Loading...

NEWSLETTER OTTOBRE 2024

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 8.10.2024, n. 37131.

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la mera accettazione della carica di amministrazione della società, la mancata effettuazione di controlli e la sottovalutazione di segnali di allarme sono indicativi non del dolo, nemmeno eventuale, necessario ai fini della responsabilità penale, ma della colpa.

 

Cass. pen., Sez. III, 16.10.2024, n. 37930.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti (o viceversa), in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

 

Cass. pen., Sez. III, 17.10.2024, n. 38126.

È configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato.

 

Cass. pen., Sez. III, 21.10.2024, n. 38488.

Il reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 è reato di pericolo e di mera condotta, il quale si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, nel mentre il profitto (suscettibile di confisca) è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, interpretazione perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario.

 

Cass. pen., Sez. III, 30.10.2024, n. 39971.

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessaria la sussistenza di un quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

 

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI EX ART. 3 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 14.10.2024, n. 37642.

L’impiego del regime del margine nella consapevolezza dell’assenza dei presupposti normativi, realizzato mediante l’apposizione sulle fatture della dicitura prescritta dalla legge, con la conseguente annotazione di tali documenti contabili e delle relative operazioni nei registri fiscali, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, costituendo un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.

 

DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 28.10.2024, n. 39483.

Il reato di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 ha carattere del tutto residuale, chiaramente espresso dalla clausola di sussidiarietà, che rende impossibile il concorso con il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del citato D.Lgs. quando la condotta materiale abbia ad oggetto la medesima dichiarazione.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 16.10.2024, n. 37932.

La commissione del reato de quo di regola genera un profitto ingiusto pari all'evasione dell'imposta (sui redditi e/o sul valore aggiunto) riferita all'omessa dichiarazione, per cui ben può essere sequestrato e confiscato l'ammontare dell'imposta evasa, in quanto quest'ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, riconducibile alla nozione di "profitto" del reato in questione, profitto che è costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia l'agente.

 

Cass. pen., Sez. III, 22.10.2024, n. 38800.

L'elemento soggettivo del reato di evasione fiscale per omessa dichiarazione IVA può essere desunto dalle operazioni tese a mutare la veste giuridica di una società per accedere indebitamente a un regime fiscale agevolato, configurando il dolo specifico di sottrarsi al pagamento dell'imposta.

 

Cass. pen., Sez. III, 24.10.2024, n. 38911

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale.

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 28.10.2024, n. 39486.

Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2383, co. 4, c.c., che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 28.10.2024, n. 39478.

Ai fini della integrazione del reato de quo è necessaria e sufficiente la presentazione del modello F24 per il pagamento delle imposte, non essendo richiesto dalla fattispecie incriminatrice che l'Agenzia delle Entrate validi la compensazione del debito tributario con i crediti indicati nel modello. Il reato, infatti, consiste nell'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti; l'effetto (l'omesso versamento) è immediato a prescindere dalla eventuale validazione o meno dell'Agenzia delie Entrate, validazione che è successiva alla condotta ed è anche eventuale.

 

Cass. pen., Sez. III, 14.10.2024, n. 37648.

Il delitto di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

 

Cass. pen., Sez. III, 18.10.2024, n. 38264.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, co. 1, D.Lgs. 74/2000, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p.

 

Cass. pen., Sez. III, 14.10.2024, n. 37646.

In tema di reati tributari, la soglia di rilevanza penale di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pari a cinquantamila euro annui, va riferita all'ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti inesistenti o non spettanti portati in compensazione.

 

REATI TRIBUTARI

Cass. pen., Sez. III, 28.10.2024, n. 39477.

Ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale; ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale

 

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO TRIBUTARIO

Cass. pen., Sez. III, 30.9.2024, n. 36340.

In tema di concorso di persone nel reato (nel caso di specie, tributario), il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso). L’atipicità della condotta criminosa concorsuale non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. Tale principio è suscettibile di essere applicato a qualsiasi forma di manifestazione del concorso di persone nel reato: dunque, non soltanto al concorso morale, ma anche al concorso materiale.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 16.10.2024, n. 37954.

In tema di reati fallimentari, il soggetto che assume la qualifica di amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell’amministratore “di diritto”.

 

Cass. pen., Sez. V, 17.10.2024, n. 38136.

In tema di bancarotta, rientra tra gli obblighi imposti dalla legge, la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, anche la convocazione dell’assemblea dei soci, in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

Cass. pen., Sez. V, 9.10.2024, n. 37159.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito dall’idoneità del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

PRESCRIZIONE

Cass. pen., Sez. III, 14.5.2024, n. 18873.

In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all’art. 159, co. 2, c.p. dal disposto di cui all’art. 1, co. 11, lett. b), L. 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall’art. 2, co. 1, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente “reviviscenza” del regime prescrizionale antecedente.

 

ERRATA INTERPRETAZIONE

Cass. pen., Sez. I, 23.5.2024, n. 20529.

L’errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l’art. 47, ultimo comma, c.p., esclude sempre la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reato colposo la punibilità è esclusa solo se l’errata interpretazione è di natura scusabile.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

EFFETTO PRECLUSIVO DEL GIUDICATO ESTERNO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, 3.10.2024, n. 1154/2.

Al giudice tributario è precluso rimettere in discussione l’accertamento della situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto contenuti nel giudicato esterno ed essenziali ai fini della decisione di uno o più punti o dell’intera lite fiscale, a condizione che, pur nella diversità del petitum, entrambi i giudizi vertano tra le stesse parti e abbiano ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico.

 

ISCRIZIONE IPOTECARIA E CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Cass. civ., Sez. V, 10.10.2024, n. 26439, Ord.

In caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria per vizi propri e per intervenuta decadenza della pretesa impositiva a causa della mancata notificazione degli atti prodromici, il contributo unificato tributario (CUT) deve essere calcolato sulla base dei crediti recati dalla sola iscrizione ipotecaria

 

SOCIETÀ ''CARTIERA'' E SANZIONI FISCALI

Cass. Civ., Sez. V, 11.10.2024, n. 26511, Ord.

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 D.l. n. 269/2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Cass. civ., Sez. V, 14.10.2024, n. 26618, Ord.

Intervenuto l'atto di accertamento con adesione, l'originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell'accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall'ordinamento. Il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l'abbia sottoscritto non versi nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato solo dall'atto impositivo originario.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cass. Civ., Sez. V, 4.10.2024, n. 26014.

A fronte della presunzione legale relativa discendente dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l'onere di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie oggetto di contestazione spetta al contribuente - al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili - e tale conseguenza, oltre al regime legale di cui sopra, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è consustanziale al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria.

 

Cass. civ., Sez. V, 7.10.2024, n. 26125, Ord.

In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180-bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1, L.  n. 890/1982.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

CONCORDATO PREVENTIVO

Cass. civ., Sez. I, 28.10.2024, n. 27782, Ord.

L'art. 180, co. 4, L. fall., anche nel testo introdotto dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020 ma non ancora modificato dal D.L. n. 118 del 2021, convertito con L. n. 147 del 2021, trova applicazione sia nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non abbia espresso alcun voto sulla proposta concordataria sia nel caso in cui abbia manifestato voto contrario all'approvazione della stessa; l'adesione coattiva può (anzi deve) essere, di conseguenza pronunciata dal giudice, in presenza delle residue condizioni, tutte le volte in cui, tanto nel concordato preventivo, quanto negli accordi di ristrutturazione, l'amministrazione, rimanendo inerte o votando contro, non abbia prestato adesione alla soddisfazione ivi prospettata.

 

Cass. civ., Sez. I, 7.10.2024, n. 26159, Ord.

La pattuizione sul compenso per prestazioni professionali contenuta in una lettera di incarico non è opponibile al fallimento, se non è provata la data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento in base all'art. 2704 c.c.; la sola menzione del documento nel ricorso per concordato preventivo senza la sua allegazione non è sufficiente a stabilirne la certezza della data.

 

NORMATIVA:

CRISI D’IMPRESA

“Le novità del nuovo correttivo al codice della crisi in materia di prededuzione” di Giuseppe Minutoli – da “Altalex Il QG”, 10.10.2024.

L’art. 6 del Codice della crisi d’impresa ha previsto una disciplina più rigorosa in ordine alla prededucibilità dei crediti rispetto a quella della Legge fallimentare. Il cd. “correttivo ter” (D.Lgs. n. 136/2024) è intervenuto in tal senso novellando il co. 1, lett. a) del citato articolo e, soprattutto, modificando la lett. d). Al proposito, l’ambiguo riferimento ai crediti sorti durante le procedure concorsuali è stato di fatto eliminato e sostituito con quello di crediti sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, adeguando la terminologia a quella prevista dalla Direttiva (UE) 2019/1023.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Committente responsabile se accetta il rischio di indebita compensazione da parte dell’appaltatore” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 40/2024, pag. 3752 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 2.9.2024, n. 33337.

In una recente sentenza la Suprema Corte ha precisato che, nell’ambito di un contratto di appalto – nel caso di specie, fra una società committente ed altre persone giuridiche appaltanti, responsabili del delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 – il committente può concorrere nell’illecito commesso dall’appaltatore quando sia consapevole o comunque accetti il rischio, in termini di qualificata probabilità, del ricorso, da parte di queste ditte, a compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti.