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NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI MARZO 2025
APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 12.2.2025, n. 5699.
La mancanza di specificità dell'oggetto della prestazione indicato nelle fatture non ne elimina la natura di "fatture" ai fini dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Le fatture generiche, ma provviste degli elementi essenziali richiesti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972, possono costituire mezzo idoneo per l'evasione fiscale e quindi configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Cass. pen., Sez. III, 13.2.2025, n. 5830.
Il reato de quo si consuma soltanto al momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti gli elementi passivi fittizi. È pertanto necessario, ai fini della sua configurabilità, l'accertamento della registrazione delle false fatture in contabilità e l'utilizzazione di tali documenti nella dichiarazione d'imposta annuale, risultando penalmente irrilevanti i comportamenti prodromici come la mera acquisizione e registrazione di tali fatture nelle scritture contabili.
Cass. pen., Sez. III, 20.2.2025, n. 7027.
Nel delitto de quo, il dolo consiste nella consapevolezza dell'utilizzatore della dichiarazione che le fatture siano state emesse da un soggetto non residente in Italia e pertanto non soggetto alla normativa tributaria nazionale, consentendo così un indebito vantaggio fiscale. La consapevolezza concreta della struttura dell'operazione fraudolenta è sufficiente a configurare l'elemento soggettivo del reato.
DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 17.2.2025, n. 6307.
La consapevolezza dell'inesistenza dei costi inseriti nella dichiarazione fiscale e la significativa discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato da parte dell'amministrazione finanziaria, possono essere considerati sufficienti per configurare il dolo nella commissione del reato di dichiarazione infedele. La mera ipotesi di un errore commesso da un terzo non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'imputato, specialmente in assenza di prove concrete a sostegno.
Cass. pen., Sez. III, 28.2.2025, n. 8269.
Integra gli estremi del fumus delicti – nella specie si tratta dell'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, legittimante la adozione delle opportune misure cautelari reali – la omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei proventi, conseguiti tramite l'accredito di "criptovalute", derivanti dalla cessione di opere d'arte, o comunque dell'ingegno, digitali, costituendo l'ammontare di siffatto accredito reddito imponibile ai sensi degli artt. 53 e 54 D.P.R. n. 917/1986, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", ove il valore normale degli stessi, convertiti in valuta corrente, superi le soglie di punibilità previste dal citato art. 4 D.Lgs. n. 74/2000.
OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 10.2.2025, n. 5165.
Ai fini dell'individuazione della soglia di punibilità del delitto di omessa dichiarazione vigente "ratione temporis", deve farsi riferimento al momento della consumazione del reato, che va fissato nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.V.A.
Cass. pen., Sez. III, 28.2.2025, n. 8266.
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
Fine modulo
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000
Cass. Pen., Sez. III, 23.1.2025, n. 2792.
In tema di reati finanziari e tributari, l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, essendo cioè necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito intento.
Cass. pen., Sez. III, 10.2.2025, n. 5169.
Il reato de quo si consuma nel momento e nel luogo in cui la fattura esce dalla disponibilità dell'emittente, tramite attività come la trasmissione telematica o l'invio materiale del documento cartaceo. Non è necessario che il documento giunga nella sfera di conoscenza del destinatario.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 12.2.2025, n. 5702.
In tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 7.2.2025, n. 5020.
Ai fini della configurabilità del delitto de quo, non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta, non essendo equipollente per ritenere integrato il requisito del "rilascio delle certificazioni ai sostituiti", rilascio che costituisce, anche dopo la modifica, l'elemento di discrimine tra il fatto di rilievo penale da quello sanzionato in via amministrativa.
OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 12.2.2025, n. 5804.
Per escludere la volontarietà della condotta di omesso versamento IVA, è necessario dimostrare che la crisi di liquidità sia stata determinata da fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. La semplice congiuntura di mercato sfavorevole o scelte imprenditoriali, rientranti nel normale rischio d'impresa, non giustificano l'inadempimento fiscale.Fine modulo
INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000
Cass. Pen., Sez. III, 28.1.2025, n. 3374.
Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, in combinato disposto con l'art. 17 D.Lgs. 241/1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., Sez. III, 28.2.2025, n. 8259.
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva.
CAUSE DI NON PUNIBILITÀ. PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO EX ART. 13 D.LGS. N. 74/2000
Cass. Pen., Sez. III, 8.1.2025, n. 526.
Diversamente dal ravvedimento operoso, l'accertamento con adesione non costituisce causa di non punibilità del delitto di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, nemmeno se il contribuente abbia, in ipotesi, pagato l'intero debito ridefinito con l'Agenzia delle Entrate, tanto più che l'accertamento con adesione presuppone la conoscenza dell'iniziativa erariale che osta in termini assoluti all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 74/2000. L'integrale pagamento del debito erariale, anche se rimodulato a seguito dell'accertamento con adesione, costituisce invece fatto che attenua la pena ai sensi dell'art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000.
SEQUESTRO E CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. Pen., Sez. III, 10.2.2025 n. 5167.
In tema di reati tributari, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento di confisca per equivalente anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere.
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO E REATI TRIBUTARI
Cass. Pen., Sez. III, 31.1.2025, n. 4145.
Tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto della novella dell'art. 131-bis c.p. ad opera del D.Lgs. n. 150/2022, non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia possono essere valorizzate nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, co. 1 c.p.., vi è anche l'integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l'Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.
Cass. pen., Sez. III, 3.2.2025, n. 4326.
Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., deve essere considerato il modesto superamento della soglia di punibilità, essendo rilevante l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito.
REATI SOCIETARI
Corte cost., 4.2.2025, n. 7.
È costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, co. 3 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, co. 1 Cost., questi ultimi in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE, l'art. 2641, co. 2, c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato; in via consequenziale, è altresì costituzionalmente illegittimo l'art. 2641, co. 1 c.c., limitatamente alle parole "e dei beni utilizzati per commetterlo".
BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII
Cass. Pen., Sez. V, 5.2.2025, n. 4734.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata.
Cass. Pen., Sez. V, 4.2.2025, n. 4554.
Poiché nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare, come nel caso in cui per la ricostruzione sia stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne ed ad appunti del fallito, che avrebbero dovuto restare clandestini.
DIRITTO E PROCESSO PENALE
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Cass. pen., Sez. I, 20.2.2024, n. 21603.
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, co. 3, c.p., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all'art. 164, co. 4, c.p. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 c.p., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.
CORRISPONDENZA INFORMATICA
Cass. pen. Sez. VI, 30.7.2024, n. 31180.
In tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale che ha determinato il venir meno del potere dell'organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria.
GIURISDIZIONE PENALE
Cass. pen., Sez. II, 16.1.2025, n. 1952.
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero.
OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE
Cass. pen., Sez. III, 11.2.2025, n. 5540.
In materia di opposizione a decreto penale, secondo il principio del favor impugnationis, la disciplina generale delle impugnazioni si applica per favorire l'attivazione del contraddittorio, estendendo così la possibilità di utilizzo sia del deposito telematico sia del deposito cartaceo presso diversi uffici giudiziari competenti.
PATTEGGIAMENTO
Cass. pen., Sez. II, 14.2.2025, n. 6214
Il patteggiamento è un atto personalissimo, al punto che, nel caso di contestuale presenza in udienza del difensore e dell'imputato che manifestino volontà diverse circa l'accesso al rito, si è ritenuto che debba prevalere la volontà di quest'ultimo. La diversa volontà dell'imputato presente all'udienza in cui è formulata la richiesta prevale su quella manifestata dal difensore, seppur munito di procura speciale.
RICORSO PER CASSAZIONE
Cass. pen., Sez. II, 19.2.2025, n. 6771.
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato.
RESCISSIONE DEL GIUDICATO
Cass. pen., Sez. V, 19.2.2025, n. 6984, Ord.
Applicando il principio per cui si deve fare riferimento al momento in cui sorge il diritto all'impugnazione, si è affermato che, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria.
DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
INDICATORI DI OPERAZIONI SOSPETTE
Cass. civ., Sez. II, 8.10.2024, n. 29315, Ord.
In tema di sanzioni amministrative derivanti dall’omessa segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio, i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia sono solo indicatori che, da un lato, non esauriscono le ipotesi possibili di operazioni sospette e, dall’altro, non costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata. In altri termini, la mera ricorrenza di comportamenti descritti nell’indicatore non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, così come l’assenza di indicatori previsti può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Cass. civ., Sez. V, 27.1.2025, n. 1907, Ord.
L'atto tributario, perfetto e valido sin dal momento della sua emissione, esplica i suoi effetti (di incisione sulla sfera giuridica del contribuente e di attivazione del contraddittorio tra questi e l'Amministrazione) con la sua notificazione che rimane, però, momento susseguente e autonomo, rispetto a quello di giuridica formazione dell'atto, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio non incidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso.
Cass. civ., Sez. V, 29.1.2025, n. 2123, Ord.
L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto richiede l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo societario (l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi), che l'amministrazione può provare anche in via presuntiva, rilevando l'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non quale autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma come uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società.
Cass. civ., Sez. V, 27.2.2025, n. 5131, Ord.
In materia tributaria, la rilevanza penale dell'illecito tributario, ai fini del cd. raddoppio dei termini per l'accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla L. n. 208/2015, applicabile "ratione temporis", va valutata con riferimento all'epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l'accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale.
Cass., SS.UU., 29.1.2025, n. 2098. IMPORTANTE PRINCIPIO
In tema di controversie relative ad atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario si determina in base alla natura e al momento degli atti contestati rispetto alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento. Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti costitutivi, modificativi o impeditivi della pretesa tributaria fino alla notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, o fino all'atto esecutivo in mancanza di tali notifiche. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione sugli atti esecutivi come tali e sui fatti successivi alla valida notifica della cartella o dell'intimazione.
DIRITTO SOCIETARIO
REVOCATORIA FALLIMENTARE
Cass. civ., Sez. I, 11.2.2025, n. 3450.
Quando una garanzia viene rilasciata dopo che l'obbligazione principale è divenuta inadempiuta, il debito deve considerarsi scaduto ai fini dell'art. 67, co. 1, n. 4 L. Fall., indipendentemente dalla successiva o contestuale pattuizione di piani di rientro o dilazioni di pagamento, poiché tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario atto a subordinare la concessione della dilazione alla costituzione della garanzia.
CRISI D’IMPRESA
Cass. civ., Sez. I, 14.2.2025, n. 3778, Ord.
In materia fallimentare, la domanda di insinuazione al passivo di un credito fondiario con prelazione ipotecaria può essere accolta anche se il bene su cui grava la garanzia non fa attualmente parte dell'attivo fallimentare, purché siano indicate le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e sia descritto il bene su cui si intende far valere la prelazione. L'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare.
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
“Anche a seguito del Decreto sanzioni il credito è inesistente se privo di presupposti costitutivi” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 7/2025, pag. 618 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 10.12.2024, n. 1757.
La Suprema Corte torna ad affrontare la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000, cercando una soluzione di equilibrio fra quelle proposte alla luce del c.d. “Decreto sanzioni” (D.Lgs. n. 87/2024), che ha espressamente definito le citate nozioni. Nella sentenza di cui sopra la Cassazione afferma che la qualificazione in termini di inesistenza dei crediti opposti in compensazione non trova ostacolo nella previsione di cui all’art. 1, co. 1, lett. g-quater del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal Decreto Sanzioni, in quanto la norma continua ad ancorare la nozione di credito inesistente all’insussistenza dei presupposti costitutivi.
“Solo i costi in nero “certi e probabili” rilevano ai fini della soglia di punibilità” con commento di Gianfranco Antico – da “Il fisco”, n. 8/2025, pag. 721 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 21.1.2025, n. 2383.
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini del superamento delle soglie di punibilità previste dall’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, i costi non contabilizzati devono essere presi in considerazione solo in presenza di allegazioni fattuali che rendano certa o probabile la loro esistenza. Pertanto, il giudice penale deve accertare tali costi se vi sono elementi certi e precisi anche se non sono indicati nelle scritture contabili.
DIRITTO PENALE COMMERCIALE
RESPONSABILITÀ PENALE AMMINISTRATORI
“La responsabilità penale degli amministratori tra delega di funzioni e procura endoconsiliare in materia di sicurezza sul lavoro” con commento di Enrico Maria Canzi – da “Le Società”, n. 1/2025, pag. 67 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. IV, 6.11.2024, n. 40682.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte è tornata sul tema della responsabilità del Consiglio di Amministrazione, soffermandosi in particolar modo sulla differenza tra delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 e delega gestoria ex art. 2381 c.c. In un’organizzazione societaria complessa, gli obblighi che ineriscono la prevenzione degli infortuni sul lavoro gravano su tutti i componenti del C.d.A., salvo il caso di delega validamente conferita. Tuttavia, prosegue la Corte, anche in presenza di deleghe gestorie o di funzioni, i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere ritenuti responsabili quando l’evento dannoso è la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva come politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.
DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
“L’atto di adesione non vincola il Fisco per i periodi d’imposta successivi rispetto ad analoghe contestazioni” con commento di Gianfranco Antico – da “Il fisco”, n. 6/2025, pag. 529 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., Sez. trib., 7.1.2025, n. 166.
Per la Suprema Corte si può prescindere dal generale principio di autonomia dell’accertamento tributario relativo a ciascun anno d’imposta: al proposito, il fatto che l’Agenzia delle entrate stipuli, a determinate condizioni, con un contribuente, in relazione ad una specifica annualità, un atto di adesione, non determina alcun legittimo affidamento del contribuente in relazione ad accertamenti tributari non compresi nell’accordo e non comporta alcun vincolo per l’Amministrazione finanziaria con riferimento ad analoghe contestazioni relative a successivi periodi d’imposta.
PROROGA COVID-19 E PRESCRIZIONE
“La proroga COVID di 85 giorni sposta in avanti la prescrizione” con commento di Davide Settembre – da “Il fisco”, n. 8/2025, pag. 711 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. civ., Sez. I, 15.1.2025, n. 960, Ord.
La Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta in merito alla cd. “Proroga COVID” stabilendo che la sospensione dei termini di versamento prevista dall’art. 67, co. 1, D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), connessa all’emergenza sanitaria da COVID-19, sposta in avanti, per lo stesso periodo, il decorso dei termini di prescrizione dell’attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.