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NEWSLETTER LUGLIO-AGOSTO 2025

 

 

 

NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI LUGLIO-AGOSTO 2025

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 9.7.2025, n. 25167.

Il delitto de quo richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato.

 

Cass. pen., Sez. III, 10.7.2025, n. 25455.

La registrazione delle fatture rappresenta, infatti, un'attività meramente prodromica alla realizzazione del reato - che si consuma nel momento in cui si presenta una dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o nel momento in cui si registra in contabilità il singolo documento, che sarà poi utilizzato per abbattere i costi -, mentre è irrilevante il numero delle fatture o degli altri documenti utilizzati per abbattere i costi. Il reato è allora integrato con la presentazione della dichiarazione, in quanto il legislatore mira a reprimere penalmente le sole condotte direttamente correlate alla lesione degli interessi fiscali, rinunciando invece a perseguire quelle di carattere meramente preparatorio o formale (fatti prodromici alla effettiva lesione del bene giuridico protetto), ritenute irrilevanti, in esse comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi.

 

Cass. pen., Sez. III, 14.7.2025, n. 25825.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione e non già al momento della registrazione dei documenti in contabilità. Di conseguenza, se la dichiarazione è unica e relativa allo stesso periodo d’imposta, unico è il reato commesso per sé i documenti utilizzati siano plurimi o abbiano diversi destinatari.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 23.7.2025, n. 26979.

La cancellazione della società dal registro delle imprese e la presentazione del bilancio di liquidazione non fanno venir meno l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, perché altrimenti si legittimerebbe la prosecuzione "in nero" dell'attività di impresa, con conseguente sottrazione di ricavi ed elementi attivi all'imposizione diretta o sul valore aggiunto, atteso che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, rileva l'esercizio effettivo dell'attività di impresa che genera redditi imponibili, per cui è stato condivisibilmente affermato che la fattispecie penale deve essere interpretata in base ad un criterio di effettività.

 

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EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 16.7.2025, n. 26091.Inizio modulo

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Il termine di prescrizione del delitto de quo inizia a decorrere, per l'unitarietà del reato previsto dall'art. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 74/2000, non dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall'ultimo di essi, nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta.

 

CONCORSO DI PERSONE NEI CASI DI EMISSIONE O UTILIZZAZIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 9 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 16.6.2025, n. 22597.

La diversità soggettiva, pertanto, preclude l'operatività della disciplina derogatoria prevista dall'art. 9, D.Lgs. n. 74/2000. Tale ultima disposizione non trova applicazione in relazione alle operazioni "infragruppo" nei confronti di soggetto (nella specie, socio di riferimento del gruppo societario) che può nei fatti condizionare la gestione e le soluzioni contabili sia delle società che emettono le fatture per operazioni inesistenti, sia delle società che procedono alla loro successiva utilizzazione.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 3.7.2025, n. 24427.

L'occultamento, integrante una delle due condotte incriminate dall'art. 10 D.Lgs. 74/2000, consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori; trattasi di reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione e si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale. Non è, inoltre, indispensabile, ai fini dell'integrazione del reato, che l'occultamento o la distruzione dei documenti sia integrale, essendo sufficiente che la condotta sia idonea ad impedire la verifica fiscale e l'accertamento dei tributi ed abbia come effetto l'impossibilità di ricostruire il valore economico degli affari del contribuente o di rendere obbiettivamente più difficoltosa la ricostruzione. Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto, quello secondo cui il delitto de quo non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde".

 

Cass. pen., Sez. III, 10.7.2025, n. 25456.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la mancata esibizione delle scritture contabili, ma è necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, nondimeno, poiché le fatture devono essere emesse in duplice esemplare, il rinvenimento delle stesse presso il terzo destinatario di tali atti può far desumere legittimamente che il mancato rinvenimento delle altre copie presso l'emittente sia conseguenza della loro distruzione o del loro occultamento

 

Cass. pen., Sez. III, 15.7.2025, n. 25910.

Per la configurabilità de quo, non è necessario che si verifichi una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o i redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, cioè quando tale ricostruzione può avvenire solo attraverso indici esterni e non direttamente dalle scritture contabili.

 

OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 20.6.2025, n. 23106.

Il dolo generico per il reato de quo si configura con la consapevolezza dell’esistenza del debito tributario e la volontà di omettere il versamento. La consapevolezza deriva anche dalla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del legale rappresentante.

 

Cass. pen., Sez. III, 28.7.2025, n. 27644.

Risponde del reato di cui sopra, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 16.7.2025, n. 26095.

Nella vigente fattispecie di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 è scomparso ogni riferimento alla necessità dell'effettivo avvio di un qualsiasi accertamento fiscale, essendo ora sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale, configurandosi dunque l'illecito penale in termini di reato di pericolo concreto, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.

 

 

CONCORSO DI PERSONE E CONFISCA

Cass., SS.UU., 8.4.2025, n. 13783.

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.

 

 

REATI SOCIETARI

BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 4.6.2025, n. 20679.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i beni che possono essere oggetto di distrazione sono solo quelli che hanno effettivamente fatto ingresso nel patrimonio del fallito, concorrendo a definire il contenuto della garanzia per i creditori. Non possono essere considerati oggetto della bancarotta patrimoniale i beni affidati al fallito in locazione o comodato, sui quali il fallito vanta un possesso solo precario, che devono essere restituiti al proprietario e non fanno parte del patrimonio della fallita.

 

Cass. pen., Sez. V, 20.6.2025, n. 23167.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la tardiva esibizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull'amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l'accertamento della sussistenza del reato.

 

CONFISCA E REATI SOCIETARI

Corte Cost., 4.2.2025, n. 7.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2641, co. 2, c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere un reato societario. Tale previsione viola il principio di proporzionalità della pena, tutelato dagli artt. 3, 27, co. 3, e 117, co. 1, della Costituzione in relazione all'art. 49, par. 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in quanto impone una misura che vincola il giudice ad applicarla anche quando nel caso concreto risulta manifestamente sproporzionata.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cass. civ., Sez. V, 18.6.2025, n. 16454.

In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica, la quale non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzata come mero soggetto interposto dal relativo amministratore e in generale dell'intraneus per scopi suoi propri - nei quali casi è infatti quest'ultimo il soggetto passivo in quanto titolare del vantaggio fiscale - tutte le sanzioni fiscali che dipendono dal suo comportamento debbono essere irrogate esclusivamente in capo alla società od alla persona giuridica stessa cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto di cui all'art. 7, D.L. n. 269/2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 472/1997.

 

Cass. civ., Sez. V, 23.6.2025, n. 16705, Ord.

Ai fini della definizione delle controversie pendenti in Cassazione, ai sensi dell'art. 5, co. 9, L. n. 130/2022, si deve tenere conto di eventuali versamenti già effettuati anche a titolo di sanzioni in pendenza di giudizio. La disciplina della L. n. 130/2022 deroga alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 472/1997, permettendo di computare le somme versate a qualsiasi titolo nel calcolo del dovuto per la definizione agevolata.

 

CONTROLLO AUTOMATIZZATO E DEFINIZIONE AGEVOLATA

Cass. civ., Sez. V, 30.6.2025, n. 17584, Ord.

In tema di definizione agevolata, il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 dà origine a una controversia suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, anche qualora la predetta cartella sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di irregolarità (cd. avviso bonario).

 

ACCERTAMENTO

Cass. civ., Sez. V, 2.7.2025, n. 17850, Ord.

In caso di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato che rilevi l'indicazione di un credito IVA inesistente, il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria dimostrando la sussistenza e consistenza del credito vantato, purché sia in grado di offrire prova documentale della sua esistenza e della regolarità dei requisiti sostanziali per la detrazione.

 

SOCIETÀ ESTERE

Cass. civ., Sez. V, 3.7.2025, n. 18025.

La funzione dell'art. 167 T.U.I.R. deve essere ancorata al momento del conseguimento del reddito della partecipata. L'implicazione è che solo i redditi conseguiti dalle società estere, localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata o a ridotta tassazione, e soggetti al regime della trasparenza, vengono imputati ai soggetti italiani nel periodo fiscale in cui sono conseguiti dalla società estera, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili sotto forma di dividendi.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Cass. civ., Sez. I, 27.12.2024, n. 34671, Ord.

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dalla legge, con riferimento alla adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, si estende al regolare svolgimento dell’intera gestione sociale in funzione della tutela dei soci e dei creditori, ciò concretizzandosi, anche in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nel potere-dovere di chiedere notizie su specifiche operazioni, quando queste possano suscitare perplessità, non potendo neppure sottrarsi al dovere di segnalare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, specie laddove ne fossero venuti comunque a conoscenza.

 

TRASFORMAZIONE

Cass. civ., Sez. III, 5.5.2025, n. 11819.

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria.

 

 

DIRITTO CIVILE

PRIVACY

Cass. pen., Sez. I, 16.5.2025, n. 18583.

In tema di trattamento dei dati personali, la complessiva attività procedimentale dell'Autorità Garante per la protezione di questi ultimi, finalizzata all'accertamento di violazioni ed alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi - una sanzionatoria in senso stretto ed una, precedente, investigativa o preistruttoria - logicamente e cronologicamente distinte. Il termine, da considerarsi perentorio, di centoventi giorni previsto al punto 2 dell'allegato "B" del Regolamento del Garante n. 2/2019 si riferisce esclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto e decorre dalla conclusione della fase preistruttoria che culmina con l'effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della contestazione.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Non punibilità per particolare tenuità applicabile in caso di false fatture” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 26/2025, pag. 2375 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 27.5.2025, n. 19675.

L’art. 131-bis c.p., così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022, consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a tutti i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai due anni. Tale beneficio è dunque applicabile anche al delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistente - punito con una pena edittale commisurata, nel minimo, in un anno e sei mesi di reclusione – laddove intervenga, successivamente alla commissione del fatto, l’integrale pagamento dell’obbligazione tributaria, e ciò anche con riferimento ai delitti commessi anteriormente alla modifica della norma codicistica, avendo questa natura sostanziale.

 

“Sono retroattive le nuove nozioni di credito non spettante e inesistente” con commento di Gianfranco Antico – da “Il fisco”, n. 28/2025, pag. 2549 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 28.5.2025, n. 19868.

Con la sentenza sopra citata, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini del reato di indebita compensazione, le definizioni di crediti “non spettanti” e di crediti “inesistenti” – introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, essendo il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale precedente alla riforma, possono essere applicate retroattivamente a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Per credito “non spettante”, aggiunge la Cassazione, si intende quel credito che è certamente esistente ma non utilizzabile in compensazione per la parte eccedente il limite stabilito dalla legge.

 

DIRITTO TRIBUTARIO

“La sola allegazione della sentenza penale di assoluzione non basta ad estenderne il giudicato al giudizio tributario” con commento di Gabriele Sassara – da “Il fisco”, n. 28/2025, pag. 2543 ss.

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. trib., 20.5.2025, n. 13358, Ord.

In tema di estensione del giudicato penale favorevole al contribuente al processo tributario, la Suprema Corte ha ribadito che non esiste alcun automatismo in quanto occorre che il giudice tributario valuti tutti gli specifici fatti ed elementi, oggetto di puntuale accertamento nella sentenza penale, rispetto ai quali viene ravvisata l’identità tra i due giudizi.