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NEWSLETTER SETTEMBRE 2023

 

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 18.7.2023, n. 31017.

Gli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, perché a ciò abbia provveduto un altro di essi nell'esercizio di funzioni a lui attribuite anche "in concreto", rispondono in concorso del reato solo se abbiano avuto conoscenza dell'inserimento di tali documenti mendaci in contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o per impedire la presentazione di questa.

 

DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 9.6.2023, n. 24930.

Dal punto di vista soggettivo, ai fini della configurabilità del reato in esame, non è sufficiente la semplice violazione di una norma tributaria, accompagnata dal superamento della soglia, ma altresì la coscienza e volontà di porre in essere una rappresentazione mendace degli elementi attivi o passivi indicati in dichiarazione, idonea a trarre in inganno l'organo accertatore e finalizzata ad evadere le imposte dovute.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen, sez. III, 9.6.2023, n. 24929.

Dell’illecito de quo risponde, quale autore principale, l'amministratore di fatto, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di potere compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice – ovverosia, oltre al dolo generico, la volontà di evasione, integrata dalla cosciente intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte attraverso l'omessa presentazione.

 

Cass. pen., sez. III, 18.7.2023, n. 31024.

Il delitto di cui sopra non è punibile nell'ipotesi in cui i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

 

Cass. pen., sez. III, 25.7.2023, n. 32130.

L'omessa dichiarazione attiene solo al totale inadempimento dell'obbligo dichiarativo, e non anche alla presentazione di una dichiarazione lacunosa. Pertanto, la dichiarazione presentata nei termini e nel rispetto delle soglie individuate, seppure incompleta, non integra il delitto de quo.

 

Cass. pen., sez. III, 4.9.2023, n. 36573.

Il delitto di cui all'art. 5 è reato omissivo proprio, istantaneo ed unisussistente che si consuma il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Trattandosi di reato omissivo proprio, posto in essere da persona qualificata dall'obbligo di adempiere entro il termine previsto, le condotte precedenti la scadenza del termine sono estranee alla fattispecie tipica e non hanno rilevanza alcuna, nemmeno ai fini del tentativo punibile.

 

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 25.7.2023, n. 32088.

L'equipollenza a fini probatori di "altri documenti" atipici rispetto alla fattura va valutata non secondo un criterio funzionale, bensì formale alla luce della normativa tributaria in considerazione del rinvio operato dall'art. 1, lett. a), D.lgs. n. 74/2000. Occorre, in sostanza, che il documento presenti i requisiti contenutistici essenziali propri della fattura ex art. 21 d.P.R. n. 633/1972 per l'equiparazione del primo alla seconda a fini probatori.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 15.9.2023, n. 37827.

Il delitto de quo costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 6.6.2023, n. 24222.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000 (C. Cost., sent. n. 175/2022), deve ritenersi che, al fine della rilevanza penale della condotta omissiva del mancato pagamento delle ritenute, occorre che il pagamento delle stesse sia stato certificato dal sostituto ai sostituiti e tale principio opera anche con riferimento ai procedimenti penali ancora pendenti e non esauriti.


Cass. pen., sez. III, 14.7.2023, n. 30758.

In materia di omesso versamento di ritenute certificate e dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro, l'elemento costitutivo del reato è dato dalla prova dell'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.

 

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 28.6.2023, n. 28031.

La colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.

 

Cass. pen., sez. III, 17.7.2023, 30952.

L'inadempimento in materia IVA non può essere giustificato dall'utilizzo delle somme per il pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, poiché non v'è preferenza dei crediti di lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali; se l'imprenditore, infatti, potesse decidere di adempiere i debiti per il pagamento delle retribuzioni e di non adempiere quelli concernenti l'IVA, al fine di far proseguire l'attività aziendale, si scaricherebbe sull'Erario il costo economico del ritardo per la dichiarazione di insolvenza, con conseguente aumento dell'esposizione debitoria dell'impresa.

 

Cass. pen., sez. III, 31.7.2023, n. 33430.

L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, atteso che l'obbligo del versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 5.6.2023, n. 23962.

Il delitto de quo si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, sicché il profitto suscettibile di confisca, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva, deve essere calcolato avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, potendo determinare la corresponsione postuma della somma non versata una mera riduzione del "quantum" oggetto di confisca e la "sterilizzazione" dell'operatività della stessa, ove il contribuente si impegni a versare il dovuto entro i termini ammessi dalla legislazione tributaria di settore.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 3.8.2023, n. 34139.

Il reato di cui sopra ha natura di pericolo nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, sicché esso è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni. 

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. II, 21.7.2023, n. 31791.

Il sequestro preventivo del profitto del reato deve essere prima esperito nei confronti della società che ha indebitamente fruito dei vantaggi derivanti dalla commissione del reato tributario e solo successivamente il provvedimento può interessare, entro i limiti quantitativi del profitto, gli autori della condotta criminosa in virtù della corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito.

 

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Cass. pen., sez. III, 22.8.2023, n. 35314.

In tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione della società, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia ex art. 2392 c.c.

 

COMPETENZA PER TERRITORIO

Cass. pen., sez. III, 13.9.2023, n. 37312.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di connessione tra i reati di omessa dichiarazione e di occultamento o distruzione di documenti contabili, ove non sia possibile stabilire il luogo di commissione di quest'ultimo più grave reato, deve aversi riguardo al reato di natura dichiarativa, per il quale opera la regola attributiva della competenza per territorio ex art. 18, co. 2, D.lgs. n. 74/2000, incentrata sul luogo del domicilio fiscale del contribuente, e non già il criterio residuale del luogo di accertamento di cui all'art. 18, co. 1, non immediatamente utilizzabile nel caso di connessione di reati, perché non ancorato alla regola della territorialità, espressione del principio costituzionale del giudice naturale. 

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII

Cass. pen., sez. V, 20.6.2023, n. 26752.

La condotta dell'imprenditore che sottrae alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio è vista come azione distinta ed autonoma rispetto alla condotta posta in essere per la fattispecie del reato di truffa, giacché le due condotte si pongono su di un piano cronologicamente distinto e progressivo, seppur collegate nell'intento criminoso.

 

Cass. pen., sez. V, 27.6.2023, n. 27932.

In materia di bancarotta fraudolenta il ripetersi dell’inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, espressione di una scelta di gestione consapevole da parte degli amministratori della società comporta la conseguente, nonché prevedibile, maggiore esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.

 

Cass. pen., sez. I, 6.7.2023, n. 29301.

In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ciò che rileva ai fini della individuazione della contiguità cronologica, è la data in cui si pone in essere la condotta elemento indicatore della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, non certo quella della sentenza dichiarativa del fallimento.

 

Cass. pen., sez. V, 6.7.2023, n. 29324.

La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

Cass. pen., sez. VI, 21.9.2023, n. 38678.

I messaggi Whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non applicandosi né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 c.p.p.: infatti non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi.

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA OLTRE I 90 GIORNI 

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, 10.8.2023, n. 2529/23. 

Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA non coincide con quello utile per ottenere il rimborso di un credito IVA, analogamente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3066 del 2023.  

 

GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO DOPO LA L. N. 130/2022 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, 21.8.2023, n. 2445/23. 

La sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria bensì efficacia vincolante di giudicato e opera automaticamente nel processo tributario, sulla scorta del principio introdotto dalla L. n. 130/2022, che ha radicalmente modificato il rapporto tra giudicato penale e processo tributario, facendo venir meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario.  

 

RIMBORSO IVA PER SOGGETTO NON RESIDENTE  

Cass. civ., sez. V, 4.9.2023, n. 25685/5.  

Coerentemente con quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-244/08), non ha diritto al rimborso del credito IVA il soggetto non residente in Italia, ma dotato di stabile organizzazione dal momento che la società contribuente, dopo aver costituito in Italia una stabile organizzazione, è poi tenuta ad esercitare tutti i diritti e ad adempiere a tutti gli obblighi IVA sempre e solo tramite stabile organizzazione.  

 

INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI ESTEROVESTIZIONE 

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, 4.9.2023, n. 851/5. 

Una scrittura privata, priva di data certa, ove la società contribuente afferma di svolgere un ruolo di gestione fiduciaria, non è idonea a superare l’inversione dell’onere della prova prevista in materia di esterovestizione. Nel caso di specie, le indagini condotte su una società avente sede legale in Svizzera avevano rilevato un complesso di attività (es. uso delle mail, gestione della casella di posta elettronica, contatti con clienti e professionisti) in grado di dimostrare che le decisioni gestionali relative ai clienti e ai dipendenti della società venivano effettivamente prese in Italia, presso uno studio professionale. 

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., sez. I, 8.8.2023, n. 24092, ord.

Nel procedimento prefallimentare il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tal fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.

 

Cass. civ., Sez. Unite, 29.8.2023, n. 25442.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, co. 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

 

 

NORMATIVA:

ROTTAMAZIONE QUATER

“Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10” – da “Fisco e tasse”, 2.10.2023.

In data 29.9 la Riscossione ha confermato l’avvenuto invio delle Comunicazioni delle somme dovute a tutti coloro che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2023), contenenti, oltre all’elenco dei debiti, anche l’esito della richiesta e l’importo dovuto. Il termine per il pagamento della prima (o dell’unica) rata è quello del 31 ottobre, con la previsione di una tolleranza di cinque giorni decorsi i quali la definizione agevolata non produrrà effetti.

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

“Bancarotta: dimettersi non esonera da responsabilità se non si viene sostituiti” di Ciro Santoriello – da “Il Quotidiano Giuridico”, 22.9.2023.

In una recente sentenza (Cass. pen., sez. V, 8.9.2023, n. 37012), la Suprema Corte ha precisato che la cessazione dall’incarico di amministratore unico di una società, per qualsivoglia ragione, determina l’operatività dell’istituto della prorogatio imperii ex art. 2385 c.c., secondo cui la suddetta cessazione ha effetto (sempre che resti in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione) soltanto in forza della sostituzione di costui con un altro amministratore al fine di garantire la contestualità tra cessazione e sostituzione; la conseguenza di tale di assunto è che l’efficacia delle dimissioni – o altro istituto – dipende e decorre dall’avvenuta sostituzione.

 

“La confisca obbligatoria non è esclusa anche nel caso di accordo tra le parti” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 31/2023, pag. 3026 ss. 

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 12.1.2023, n. 25317.

La sentenza di cui sopra ha precisato che, anche in caso di patteggiamento, le parti non possono concludere un accordo volto ad escludere o modulare l’applicazione della confisca del profitto del reato, dal momento che l’autore del reato deve essere privato del beneficio economico che ha tratto dall’illecito.

 

“Il reato di dichiarazione fraudolenta può essere commesso tramite successiva dichiarazione integrativa” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 35/2023, pag. 3336 ss.  

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 18.7.2023.

Nel caso oggetto della sentenza, l’imputato aveva presentato una dichiarazione integrativa recante elementi passivi fittizi derivanti da fatture relative ad operazioni inesistenti nel tentativo di abbattere l’imponibile. Ebbene, la Suprema Corte ha ribadito che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo e, pertanto, si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando, in tal senso, la presentazione di una integrativa, “salvo che l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa”.

 

DIRITTO CIVILE

DIRITTO ALL’OBLIO

“Diritto all’oblio: tassativo l’elenco dei provvedimenti da annotare ex art. 64-ter disp.att. c.p.p.?” di Simone Bonavita – da “Il Quotidiano Giuridico”, 26.9.2023.

La Corte di Appello di Catania ha interrogato il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari interni per risolvere un dubbio circa l’apposizione dell’annotazione – quella legata all’idoneità del titolo a legittimare un provvedimento di sottrazione all’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca, di contenuti relativi al procedimento penale dell’istante - anche su provvedimenti che non rientrano nel novero di cui all’art. 64-ter, co. 1, disp. att. c.p.p. Nel caso di specie, non era intervenuta una piena assoluzione, dal momento che l’istante era stato condannato per alcuni reati; l’art. 64-ter menzionato, tuttavia, specifica che debba trattarsi di “sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione”. La Direzione, così interpellata, propone una interpretazione restrittiva, affermando che è possibile procedere alle annotazioni solo in presenza di titoli espressamente indicati dalla norma.