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NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI AGOSTO 2022
APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA:
DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE (TITOLO II, CAPO I D.LGS. N. 74/2000)
Cass. pen., sez. III, 24.6.2022, n. 24398.
In tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione di cui al D.lgs. n. 74/2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società. Non soltanto, il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi a essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell’operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia ricoperta dall’amministratore ex art. 2392 c.c.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 7.7.2022, n. 26051.
L’utilizzazione nella dichiarazione fiscale di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta e comporta l’indetraibilità dell’IVA teoricamente assolta. Infatti, la falsità della fattura ben può essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli effettivi” coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione.
OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 8.6.2022, n. 22179.
Ai fini dell’esclusione della colpevolezza con riferimento al reato di omesso versamento di IVA non basta invocare la crisi di liquidità, se non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non pagare il debito tributario per finanziare la continuazione dell’impresa. Stando ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 27.5.2022, n. 20721.
In tema di indebita compensazione di crediti, sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il Fisco, mentre, nel caso in cui vengano dedotti crediti non spettanti, sebbene certi della loro esistenza e ammontare, occorre provare la consapevolezza da parte del contribuente che il credito non fosse utilizzabile in sede compensativa.
CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 21.6.2022, n. 23837.
Stando ad un principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.
DIRITTO PENALE
BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 216 L. FALL.
Cass. pen., sez. V, 1.6.2022, n. 21475.
In materia di concorso dell’extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta, sussiste la responsabilità ex art. 110 c.p. del legale o del consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso.
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI EX ART. 157 C.P.
Cass. pen., sez. III, 13.6.2022, n. 22806.
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si perfeziona, in quanto a dolo generico, con la mera pretermissione del versamento delle ritenute all’Erario da parte del datore di lavoro quale sostituto d’imposta, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare; ne consegue che, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell’obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l’impossibilità di adempiere dovendo la punibilità della condotta essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’istituto previdenziale, in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute.
DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
Cass. civ., Sez. VI, 8.7.2022, ord. n. 21712.
Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica dell’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta.
RISCOSSIONE
Cass. civ., Sez. V, 12.7.2022, ord. n. 22061.
In materia di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formarli, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative.
DIRITTO SOCIETARIO
Cass. civ., sez. I, 4.7.2022, n. 21152.
L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento ex art. 25 D.l. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa.
NORMATIVA:
“Arriva via sms l’esito negativo del controllo” di Laura Ambrosi, Antonio Iorio – da “Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi Plus”, 28.7.2022.
L’art. 6 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) stabilisce che l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati ed è tenuta ad informalo di “ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione”, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito. Il Decreto semplificazioni ha ora aggiunto, al suddetto articolo, il comma 5-bis, in virtù del quale, nell’ipotesi di esercizio di attività di controllo nei confronti del contribuente di cui lo stesso sia stato informato, l’Amministrazione deve comunicargli, in forma smart (sms, Pec, AppIo) ed entro 60 giorni dalla conclusione del controllo, l’esito negativo.
“Torna la sospensione feriale dei termini anche per il processo tributario” da “Ipsoa Quotidiano”, 28.7.2022.
La sospensione feriale dei termini processuali è un istituto che si propone di garantire agli operatori del diritto un periodo di effettivo riposo nei mesi estivi, dal 1° sino al 31 agosto: se il termine processuale inizia a decorrere prima della sospensione, tale termine rimane sospeso per tutto il periodo indicato e ricomincia a decorrere alla sua conclusione; se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, il dies a quo è differito alla conclusione del periodo di sospensione. Tale sospensione è estesa anche al processo tributario e ad alcuni istituti ad esso collegati, quali la mediazione tributaria e il procedimento di accertamento con adesione.
“Giustizia civile: ecco il piano per avere processi più snelli” da “Il Sole 24 Ore”, 29.7.2022.
I decreti attuativi della riforma della giustizia proposta dal ministro Cartabia, nonostante lo scioglimento delle Camere, sono in dirittura d’arrivo; l’obiettivo annunciato, peraltro molto ambizioso, è quello di abbattere in maniera incisiva l’arretrato in materia civile e penale attraverso la semplificazione del processo ordinario e il rimaneggiamento della disciplina del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie. La riforma si propone di estendere la competenza del giudice di pace e di ridurre i casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale; punto centrale sarà il potenziamento dell’ufficio del processo, a supporto dei magistrati, sfruttando anche gli strumenti informatici a disposizione.
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
“Sì al concorso fra i reati di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture e di indebita compensazione” con commento di Ciro Santoriello – da “Il Fisco”, n. 25/2022, pag. 2462 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 6.5.2022, n. 18085.
Il credito IVA maturato dall’uso di fatture per operazioni inesistenti è, a tutti gli effetti, un credito inesistente, giacché privo di giustificazione e di ogni elemento costitutivo. La Cassazione ribadisce il principio secondo cui sussiste il concorso tra i reati di dichiarazione fraudolenta a mezzo di utilizzo di false fatture e di indebita compensazione di crediti inesistenti quando il contribuente si avvalga di fatture per operazioni inesistenti. La circostanza attenuante per l’integrale pagamento degli importi dovuti ex art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000, precisa infine la Suprema Corte, non è applicabile nei confronti dell’imputato che non abbia potuto adempiere agli obblighi con il Fisco per aver subito il sequestro di prevenzione dei suoi beni. Tale misura, infatti, ha la finalità di rimuovere dal circuito economico legale i beni riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, rispetto ai quali è lecito presumerne l’illecita provenienza e che, dunque, non possono essere utilizzati per provvedere al pagamento di tributi, spese e interessi.
“Nessun ostacolo al concorso fra i reati di omessa dichiarazione e sottrazione o distruzione dei documenti contabili” con commento di Ciro Santoriello – da “Il Fisco”, n. 28/2022, pag. 2785 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 14.6.2022, n. 23084.
Sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Suprema Corte ha precisato che è ammesso il concorso tra i delitti di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione delle scritture contabili, sempre che tali scritture si riferiscano al medesimo anno d’imposta cui si riferisce la mancata presentazione della dichiarazione annuale. Dal momento che la dichiarazione non presentata è motivata dal fine di evadere le imposte, essa costituisce un indice affidabile della sussistenza del dolo specifico del delitto di occultamento o distruzione
“Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: questioni irrisolte dalla giurisprudenza” di Stefano Loconte – da “Il Fisco”, n. 29/2022, pag. 2827 ss.
Il dettato dell’art. 11, co 1. del D.lgs. n. 74/2000, che punisce il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, parrebbe contemplare, secondo la lettura che negli anni è stata fornita dalla giurisprudenza, qualunque generico ma distorto impiego di strumenti giuridici pur leciti aventi carattere fraudolento, tali da ledere la legittima pretesa dell’Amministrazione finanziaria alla riscossione delle imposte. Le più recenti sentenze della Suprema Corte suggeriscono al giudice di valutare attentamente il caso concreto con riferimento alle singole operazioni, evitando di ritenere implicita la natura fraudolenta degli atti, e di basarsi su una lettura sistematica della normativa, specie con riferimento alle “Definizioni” contenute nell’art. 1 dello stesso decreto. Non è tutto: stando ad una recente pronuncia della Cassazione sul punto (Cass. pen, 10.4.22, n. 15239) il suddetto reato è configurabile solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale.
“Sì alla confisca dei frutti dell’immobile ma entro i limiti del profitto del reato” con commento di Ciro Santoriello – da “Il Fisco”, n. 29/2022, pag. 2877 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. VI, 15.6.2022, n. 23417.
Riprendendo un principio ormai consolidato in tema di sequestro preventivo di beni immobili volto alla confisca per equivalente, la Suprema Corte ha ritenuto legittima l’estensione del vincolo cautelare ai frutti della cosa sequestrata sempre che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la somma del valore di mercato della stessa, unitamente all’ammontare dei frutti, non travalichi l’importo fissato nel provvedimento che dispone il sequestro. L’ablazione, infatti, non può che ricadere sull’importo indicato quale valore corrispondente al profitto conseguito e, conseguentemente, le somme che eccedono tale valore dovranno essere restituite all’avente diritto.
“Pagamento del debito tributario necessario per patteggiare il reato di emissione di fatture inesistenti” con commento di Ciro Santoriello – da “Il Fisco”, n. 30/2022, pag. 2980 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 5.7.2022, n. 25656.
Nonostante il contrasto giurisprudenziale ancora sussistente sul punto, la Suprema Corte sta andando nella direzione di riconoscere che, in tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento sancita dall’art. 13-bis, co. 2 D.Lgs. n. 74/2000 nell’ipotesi di mancata estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento, opera con riferimento ai soli reati dichiarativi più gravi (artt. 2, 3, 4 e 5 del menzionato decreto) e non ai reati di omesso versamento ex artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater. Nella sentenza oggetto del commento, tuttavia, viene presa in considerazione una diversa fattispecie delittuosa, quella di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; anche in questa ipotesi, per poter accedere al patteggiamento è necessario il previo pagamento integrale dei debiti tributari, dal momento che, precisa la Cassazione, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti genera il debito tributario.
DIRITTO D’IMPRESA
“Il passaggio da Srl a società di persone non modifica la gestione delle perdite” di Stefano Vignoli – da “Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi Plus”, 12.7.2022.
Le crisi che si sono succedute nell’ultimo biennio hanno costretto molte società di capitali, in particolar modo S.r.l., a considerare una trasformazione in società di persone, che può essere deliberata, ex art. 2482-ter c.c., quale soluzione alternativa alla ricapitalizzazione o allo scioglimento, quando il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale. La trasformazione comporta vantaggi e svantaggi: da un lato si possono abbattere costi di natura consulenziale e contributiva, dall’altro si deve rinunciare alla responsabilità limitata. Per quanto riguarda le conseguenze fiscali della trasformazione in S.n.c. o in S.a.s., va precisato che le perdite pregresse sono gestite dalla società di persone secondo le medesime regole con cui si sono formate in capo alla S.r.l., indipendentemente dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato dalla società di persone.
DIRITTO TRIBUTARIO
“Legittimo l’accertamento integrativo fondato sulle dichiarazioni di terzi acquisite dopo l’accertamento originario” con commento di Alessandro Borgoglio – da “Il Fisco”, n. 27/2022, pag. 2684 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. sez. trib., 6.6.2022, ord. n. 18175.
L’art. 43, co. 3 del d.P.R. n. 600/1973 precisa che l’integrazione dell’accertamento mediante l’emissione di ulteriori atti impositivi è ammessa solo laddove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi; ciò non accade nell’ipotesi di nuova – o comunque più approfondita – valutazione del materiale probatorio già acquisito da parte dell’Ufficio al momento dell’emissione del primo atto impositivo, giacché con quest’ultimo si consuma il potere di accertamento in relazione al materiale stesso. Nel caso de quo, il nuovo avviso di accertamento era stato emesso alla luce delle dichiarazioni rese dagli acquirenti della società accertata successivamente all’emissione dell’accertamento originario; tali dichiarazioni sono da intendersi quali nuove circostanze e rendono pertanto legittimo l’accertamento integrativo.
“Professionista defunto e obblighi IVA” di Francesco D’Alfonso – da “Pratica fiscale e professionale”, n. 29/2022, pag. 31 ss.
Gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate da un soggetto IVA deceduto possono essere adempiute dai suoi eredi, ancorché i termini per il suddetto adempimento siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro sei mesi da tale data. È bene precisare che, nel caso di un professionista, l’attività dello stesso si intende cessata soltanto con la chiusura di tutti i rapporti professionali, mentre non rileva, a tal fine, l’astensione dello stesso dal porre in essere prestazioni professionali. Stando alla risposta ad interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate (n. 785/E/2021), qualora un soggetto IVA, ormai deceduto, non abbia fatturato una prestazione di servizi, tale obbligo si trasferisce in capo ai suoi eredi, che dovranno chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius ed emettere fattura, in nome di costui, per le prestazioni dallo stesso effettuate tanto nei confronti di titolari di partita IVA che di clienti non soggetti alla suddetta imposta.
PROCESSO PENALE
“Necessarietà della motivazione sul periculum in mora in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca” di Giuseppe Murone – da “Diritto penale e processo”, n. 6/2022, pag. 777 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., SS. UU., 24.6.2022, n. 36959.
Il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, co. 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio; le Sezioni Unite precisano che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
“Messa alla prova per una seconda volta: sì della Consulta se il reato è continuato” di Manuela Zanussi – da “Cfnews.it”, 25.7.2022.
Con la sentenza n. 174/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, co. 4 c.p. nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova qualora si proceda per reati connessi ex art. 12, co. 1, lett. b) c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso. La Corte precisa, infatti, che se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell’ambito di un unico procedimento, i relativi imputati avrebbero potuto chiedere e ottenere, al sussistere dei presupposti, il beneficio della sospensione con messa alla prova in relazione a tutti i reati. Proseguendo nel ragionamento, pertanto, sarebbe irragionevole che quando, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati vengano contestati in procedimenti distinti, gli imputati non abbiano più la possibilità di ottenere tale beneficio, allorché siano già stati ammessi nel primo.
NEWSLETTER CARACCIOLI AVVOCATI SETTEMBRE 2022
APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA:
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen. sez. III, 7.7.2022, n. 26051.
L’utilizzazione, nella dichiarazione fiscale, di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta e comporta l’indetraibilità dell’IVA teoricamente assolta. La falsità della fattura, infatti, ben può essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli effettivi” coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione.
Cass. pen., sez. III, 1.8.2022, n. 30296.
Premesso che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito, con riferimento ai reati tributari esso si identifica nel risparmio d’imposta, ovverosia nella mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte. Tale riflessione si estende, con tutta evidenza, anche al delitto in questione, in relazione al quale il profitto del reato non si identifica con l’importo indicato nella fattura, ma corrisponde al profitto effettivamente conseguito dall’operazione inesistente.
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Cass. pen., sez. VI, 1.8.2022, n. 30329.
Il commercialista, o altro professionista abilitato, che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un’infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche alle sanzioni penali (art. 39 D.lgs. n. 241/1997) e al meccanismo del concorso nel reato in esame, in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Cass. pen., sez. III, 5.9.2022, n. 32506.
Il potere di eterodirezione della società capogruppo non implica automaticamente la fittizietà delle società eterodirette. È necessaria la dimostrazione che le operazioni documentate dalle fatture o non siano state proprio effettuate (inesistenza oggettiva), o siano state effettuate da un soggetto diverso dall’emittente (inesistenza soggettiva). In quest’ultima ipotesi, è certamente risolutivo evidenziare che l’impresa formalmente emittente sia un mero “schermo” e, quindi, un soggetto in realtà inesistente.
OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. 74/2000
Trib. Trieste, sez. pen., 1.3.2022, n. 1969.
Ai fini della configurabilità del delitto in questione, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 5.7.2022, n. 25656.
La preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, co. 2 D.lgs. n. 74/2000, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima del dibattimento, opera anche con riferimento al reato di cui all’art. 8 del citato decreto, in quanto anche l’emissione di fatture per operazioni inesistenti genera il debito tributario, perché l’art. 21, co. 7 d.P.R. n. 633/1972 prevede che “se il cedente o il prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica in fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”.
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000
Corte cost., 14.7.2022, n. 175.
È costituzionalmente illegittima la norma che disciplina il reato di omesse ritenute nella parte in cui prevede la rilevanza penale di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.
OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 5.9.2022, n. 32491.
Non risponde del reato in questione chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, salvo che il P.M. non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA), ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata.
INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART.10-QUATER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 15.7.2022, n. 27462.
Posto che il reato in questione è configurabile sia in caso di compensazione verticale che orizzontale, la fattispecie delittuosa di indebita compensazione può concernere crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all'Iva.
CONFISCA PER EQUIVALENTE EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass., SS. UU., 7.7.2022, n. 26252.
I limiti di impignorabiità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, si applicano anche alla confisca per equivalente o al sequestro a essa finalizzato.
Cass. pen., sez. III, 8.7.2022, n. 26275.
In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000, sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito e l’attribuzione al curatore del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento.
Cambio dell’orientamento della Suprema Corte, al quale intende dare continuità; vedasi, a contrariis, Cass., sez. V, 30.10.2019, n. 52060, e Cass., sez. IV, 05.12.2018, n. 7550, che avevano individuato la titolarità dei beni in capo al fallito sino al momento della vendita fallimentare
BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 216 L. FALL.
Corte app. Lecce, sez. staccata di Taranto, 12.4.2022, n. 304.
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.
Cass. pen., sez. V, 22.6.2022, n. 24071.
L’istituto della cosiddetta “bancarotta riparata” presuppone la dimostrazione dell’avvenuta reintegrazione, nella sua effettività e integralità, del patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, con conseguente annullamento del pregiudizio per i creditori.
Cass. pen., sez. V, 26.7.2022, n. 29850.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sono necessari, ai fini della sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della società, l’incidenza dell’atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori.
DIRITTO E PROCESSO PENALE
DECRETO PENALE DI CONDANNA
Cass. pen., sez. III, 29.4.2022, n. 16597.
Il difensore di fiducia dell’imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna.
INTERCETTAZIONI
Cass. pen., sez. VI, 27.6.2022, n. 24753.
Essendo, nel caso de quo, il colloquio intercettato in sé a integrare il reato, la registrazione è la cosa sulla quale il reato è commesso, sicché non operano le norme di cui all’art. 270 c.p.p., bensì quelle che regolano l’acquisizione del corpo del reato.
Cass. pen., sez. V, 8.7.2022, n. 26414.
Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, giacché l’ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall’indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
Cass. civ., sez. V, 1.9.2022, n. 25752.
Le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzione, l'evasione possono essere fatte anche sui conti del coniuge o dei familiari.
Cass. civ., 26.7.2022, n. 23389.
In tema di indagini finanziarie, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni compiute, ovvero dell’estraneità delle stesse all’attività.
DIRITTO SOCIETARIO
FALLIMENTO
Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14179, ord.
Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 L. fall., costui non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato "erga omnes", e dunque anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili.
Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14181, ord.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, co. 2, n. 4 L. fall., deve soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove è custodito.
Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14183, ord.
In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudizio ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.
Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14200, ord.
La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte (come verificatosi nel caso de quo), il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (fatta salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza delle previsioni ex artt. 42 e 44 L. fall.).
Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14207, ord.
In tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall’art. 162, co. 1 L.fall., per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debito non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l’obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall’art. 161 L. fall., con la conseguenza che l’assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell’inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità.
IMPOSTA DI REGISTRO
Cass., SS.UU., 25.7.2022, n. 23051.
L’atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. n. 131/1986, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell’oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste.
SOCIETÀ DI CAPITALI
Cass. civ., sez. I, 27.6.2022, n. 20546.
Al fine di accertare la legittimità del recesso, a norma dell’art. 2437, co. 1, lett. b) c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.
NORMATIVA:
“Rateazione semplice per pagare le cartelle con importi fino a 120mila euro” di Mimma Cocciufa e Tonino Morina – da “Pratica fiscale e professionale”, n. 31, pag. 37 ss.
Per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte ad esigenze di liquidità, anche temporanee, raddoppia, da 60mila a 120mila euro, il limite entro il quale si potrà ottenere il pagamento dilazionato delle cartelle (purché la richiesta sia stata presentata entro il 16.7.2022). Per le somme iscritte a ruolo fino a 120mila euro sarà infatti possibile chiedere la cosiddetta rateazione semplificata, senza bisogno di documentare la temporanea situazione di difficoltà economica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a 120mila, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
“Responsabilità del legale rappresentante se il commercialista della società non presenta la dichiarazione dei redditi” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 31/2022, pag. 3084 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 7.7.2022, n. 264046.
Sulla scia di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Cassazione ha ribadito la responsabilità penale in capo al contribuente nell’ipotesi di omessa presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi da parte del professionista cui il primo aveva affidato l’incombente, giacché si tratta di un dovere personale e indelegabile. La prova del dolo specifico in capo al contribuente, consapevole dell’inadempimento del professionista incaricato, può desumersi anche dal comportamento da lui successivamente tenuto, consistente nel mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate; tale comportamento, infatti, è dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la suddetta dichiarazione.
“Omesso versamento delle ritenute: dal solo dato indicato in dichiarazione non scatta il reato” di Antonio Iorio – da “Il fisco”, n. 32-33/2022, pag. 3149 ss.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175/2022, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della previsione di cui all’art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000, così come modificata nel 2015, nella parte in cui è prevista la sussistenza del delitto di omesso versamento delle ritenute sulla base dei soli dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto. Pertanto, il reato si configurerà solo mediante l’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituti. La dichiarazione di incostituzionalità avrà come conseguenza la caducazione della fattispecie in oggetto anche per il passato; con riferimento, invece, ai procedimenti in corso, laddove la prova dell’omesso versamento delle ritenute non risulti dalle certificazioni rilasciate dal sostituto, bensì dalla sua dichiarazione 770, l’illecito non si configurerà.
“Criticità nell’esecuzione della confisca: la difficile individuazione dei soggetti interessati e dei beni da colpire” di Ciro Santoriello – da “Il fisco” n. 34/2022, pag. 3254 ss.
L’istituto della confisca è avvolto da una serie di aspetti problematici. Stante la natura sanzionatoria del provvedimento, i beni oggetto di confisca per equivalente non possono appartenere ad un soggetto che non ha partecipato alla commissione del reato e devono rientrare nella disponibilità dell’imputato. Vi sono casi, tuttavia, in cui la titolarità del bene viene attribuita ad un terzo, il che parrebbe escludere la possibilità di godimento da parte dell’imputato. Ebbene, la mera intestazione formale del bene in capo ad un terzo non sarebbe rilevante, dovendo considerare le circostanze del caso concreto. Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, accade che, nella prassi, qualora il giudice si limiti a disporre la confisca senza indicare il quantum e specificare i beni sottoposti a vincolo, ci penserà il Pubblico ministero, che gode in tal senso di discrezionalità assoluta. Ebbene, da tempo la giurisprudenza insiste sostenendo che, in tema di misure cautelari, spetta al giudice – e non all’organo inquirente – determinare correttamente il valore del profitto e, conseguentemente, i beni o il denaro a questo corrispondenti.
DIRITTO D’IMPRESA
“I soci nella regolazione della crisi della società debitrice” di Antonio Rossi – da “Le Società”, n. 8-9/2022, pag. 945 ss.
Tra le novità introdotte dal Codice della crisi, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, spiccano senza dubbio le norme riguardanti la posizione dei soci nella regolazione della crisi della società. L’art. 120-bis, co. 1 CCII stabilisce che l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è riservato al solo organo di amministrazione e non all’assemblea, al fine di evitare l’opportunismo dei soci. Costoro, nondimeno, debbono essere tutelati: i soci devono potersi difendere tanto nei confronti dei creditori sociali quanto degli altri soci, al punto che il Codice riconosce loro la facoltà di opporsi all’omologazione del concordato (e si ritiene che ciò debba trovare applicazione per tutti i concordati).
DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO
“Ici e Imu, sanzione unica per violazioni di più anni” di Laura Ambrosi – da “Norme e Tributi Plus Diritto”, 18.7.2022.
Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib.,18.7.2022, n. 22477, ord.
Secondo la Suprema Corte, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento, per più annualità, dell’imposta relativa a uno stesso immobile, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall’art. 12, co. 5, D.lgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione pari a quella base aumentata dalla metà al triplo. Tale principio è applicabile anche in campo processuale: quando siano pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi, il giudice a cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni deve procedere ad una ricostruzione unitaria dell’intera serie di violazioni, determinando la sanzione unica applicabile.
“La rilevanza penale della condotta non legittima la notifica degli atti nel periodo di sospensione COVID-19” con commento di Isabella Catalano – da “Il fisco”, n. 31/2022, pag. 3089 ss.
Sentenza di riferimento: Comm. trib. prov. di Enna, sez. I, 7.4.2022, n. 297.
La CTP di Enna ha fornito la propria interpretazione dell’art. 157, co. 1 D.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che disciplina la sospensione dell’attività di notifica degli accertamenti durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, salvo i casi di indifferibilità e urgenza. Ebbene, il rilievo penale della condotta non rientra tra le ipotesi che giustificano la notifica anticipata degli atti.
“Verifica della residenza fiscale delle società esterovestite in assenza di finalità elusive” con commento di Maria Lucia Di Tanna e Davide Greco – da “Il fisco”, n. 35/2022, pag. 3373 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib., 25.7.2022, n. 23225, ord.
Con riferimento alle imposte sui redditi delle società, l’art. 73, co. 3, d.P.R. n. 917/1986 individua i criteri di collegamento, tra loro paritetici e alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza degli stessi in Italia e il loro conseguente assoggettamento alla potestà impositiva del Fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che, altrimenti, non le spetterebbe. Al proposito, la Cassazione ribadisce che non vi è una necessaria coincidenza tra accertamento della residenza fiscale e accertamento della cosiddetta “esterovestizione”, posto che si tratta di due concetti che possono, ma non debbono necessariamente, presentarsi in contemporanea in ogni fattispecie transnazionale.
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
REATI TRIBUTARI
CASISTICA
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 5.9.2022, n. 32506.
Il reato di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 sussiste anche quando le operazioni sono inesistenti solo sotto il profilo soggettivo e non anche sotto il profilo oggettivo. La Suprema Corte precisa che l’esistenza di rapporti di “eterodirezione” tra società non rende quelle “eterodirette”, solo per questo, degli schermi fittizi.
DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 20.10.2022, n. 39766.
Commette il reato in questione il contribuente che ometta di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, le somme ricevute dalla società cui partecipava, che non siano espressamente qualificate come restituzione di finanziamenti o distribuzione di dividendi.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., 19.10.2022, n. 39551. *
Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 c.p.
*massima tratta dalla rivista “Il fisco”, n. 42/2022, pagg. 4097-98 - sentenza interpretativa dell’art. 9 D. Lgs. n. 74/00 il quale esclude il concorso fra l’emittente e l’utilizzatore di false fatture.
OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. feriale, 3.8.2022, n. 30628.
La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema della colpevolezza del reato ex art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 con riferimento alla scelta dell’impresa in crisi di liquidità di salvaguardare la continuità aziendale, corrispondendo ai lavoratori la retribuzione loro spettante, a discapito del versamento dell’Iva. Entrambi i diritti sono indubbiamente meritevoli di tutela ma, in caso di eventuale conflitto, va privilegiato quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo, considerando, inoltre, che tale conflitto è sorto a seguito della condotta dell’imputato.
DANNO DA EVASIONE FISCALE
Cass., SS.UU., 12.10.2022, n. 29862.
Il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso, ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale.
SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000
Cass. pen., sez. III, 8.7.2022, n. 26275.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, è illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000 su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito e l’attribuzione al curatore del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento.
Cass. pen., sez. III, 6.10.2022, n. 37727. *
Il provvedimento di sequestro preventivo del prezzo del reato, finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio.
* Principio in linea con la decisione delle Sezioni Unite n. 36959/2021, che aveva superato un precedente orientamento, dapprima maggioritario, secondo cui il sequestro preventivo non presupponeva alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto.
EVASIONE DI IVA ALL’IMPORTAZIONE EX ART. 67 E 70 D.P.R. N. 633/1972
Trib. Torre Annunziata, sez. pen., 22.3.2022, n. 679.
Il reato di evasione dell’Iva all’importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del D.p.R. 633/1972, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l’importazione.
BANCAROTTA DOCUMENTALE IMPROPRIA EX ART. 216 L. FALL.
Cass. pen., sez. feriale, 16.9.2022, n. 34391.
Il delitto di bancarotta documentale impropria è reato proprio dell’amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato a ingerirsi di fatto nell’amministrazione della società, ovvero, quale extraneus, abbia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.
DIRITTO E PROCESSO PENALE
TESTIMONIANZA
Cass. pen., sez. IV, 2.9.2022, n. 32230.
Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non applicandosi nei suoi confronti l’art. 192, co. 3, c.p.p.; tuttavia, sussistendo un interesse di natura patrimoniale, occorre una verifica più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto.
DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
NOTIFICAZIONE VIA PEC
Comm. trib. prov. Napoli, 3.10.2022, n. 9146/16.
E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge. In base all’art. 3-bis, L. n. 53/1994, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi (intendendosi, con questi, i registri IPA, REGINDE e INI-PEC), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Comm. trib. reg. Campania, 18.10.2022, n. 6855/13.
L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’amministratore di fatto. Nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche, ai sensi dell’art. 7 D.l. n. 269/2003, le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente; l’articolo in questione, infatti, non si applica solo nel caso in cui l’autore della violazione tributaria abbia agito non nell’interesse e a vantaggio della persona giuridica, bensì nel suo esclusivo interesse.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GIUDICATO PENALE
Comm. trib. reg. Basilicata, 27.10.2022, n. 128/1.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso I'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario in esame.
IRAP
Cass. civ., sez. VI-T, 6.9.2022, n. 26183, ord.
L'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo.
DIRITTO SOCIETARIO
FALLIMENTO
Cass. civ., sez. I, 7.6.2021, n. 15806.
Ribadendo un principio giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte ha ribadito che tanto il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto, non sono idonei al giudicato, tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi.
S.R.L.
Cass. civ., sez. I, 5.9.2022, n. 26060, ord. *
Il socio di una società di capitali può recedere ad nutum solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, in base alla disciplina del recesso nelle società di capitali ed alla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale, nonché dell’interesse dei terzi alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale ed all’integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendosi fare affidamento – diversamente da quanto accade per le società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli soci.
*massima non ufficiale tratta dalla rivista “Le Società”, n. 10/2022, pag. 1191.
S.A.S.
Cass. civ., sez. I, 5.9.2022, n. 26059. *
In tema di amministrazione nelle società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica di amministratore.
*massima non ufficiale tratta dalla rivista “Le Società”, n. 10/2022, pag. 1192.
SOCIETÀ DI FATTO
Cass. civ., sez. I, 5.9.2022, n. 26133. *
La proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio occulto (per il quale il rapporto sociale, pur esistendo di fatto, non viene esteriorizzato nei rapporti con i terzi) rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto (per il quale manca la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità), originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la causa petendi è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi.
*massima non ufficiale tratta dalla rivista “Le Società”, n. 10/2022, pag. 1191.
NORMATIVA:
“Riforma del processo civile, il regime transitorio: 30 giugno 2023 data chiave” di Francesco Machina Grifeo – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 11.10.2022.
L’art. 35 del decreto legislativo, di prossima pubblicazione, che darà attuazione alla legge di riforma del processo civile, prevede che le disposizioni ivi contenute avranno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo la data indicata, mentre per quelli già pendenti continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina. Le disposizioni riguardanti l’obbligo di deposito telematico degli atti, lo svolgimento delle udienze da remoto e la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte si applicheranno dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti (anche pendenti) presso tribunali, Corti A’ppello e Corte di Cassazione, dal 30 giugno 2023 per quelli (anche pendenti) presso giudici di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche. A decorrere dal 30 giugno 2023 si applicherà anche la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione, quella relativa al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., la normativa sui procedimenti arbitrali nonché a tutte le restanti disposizioni. Per quanto riguarda, invece, le modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione, esse troveranno applicazione ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data del 1° gennaio 2023 ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Di seguito, il quadro riassuntivo contenuto nella Relazione n. 96 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, relativo alla disciplina transitoria di cui all’art. 35 del d.lgs. anzidetto
obbligo di deposito telematico degli atti (tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni) svolgimento delle udienze da remoto (art. 127-bis c.p.c.) sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte (art. 127-ter c.p.c.) |
Dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso tribunali, corti di appello e Corte di cassazione
Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche |
obbligo di deposito telematico degli atti per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni |
Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti |
modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione (artt. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis.1, 380 ter, 383, 390, 391 bis c.p.c.) |
Ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio |
la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione |
Alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate dopo il 30 giugno 2023 |
rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 bis c.p.c.) |
Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti |
Nuova normativa sui procedimenti arbitrali |
Ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023 |
Tutte le altre disposizioni |
Ai procedimenti instaurati dal 30 giugno 2023 |
APPROFONDIMENTO: “SUPERBONUS”
“Villette a fine corsa e stop vicino per i condomìni” da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 21.9.2022.
Entro il 30 settembre scorso era necessario aver realizzato almeno il 30% dei lavori relativi ad abitazioni unifamiliari e immobili autonomi per poter usufruire del cd. Superbonus nella misura del 110%. Per quanto riguarda i condomìni, invece, il termine previsto dalla legge di bilancio è quello del 31 dicembre 2023: dopo questa data, il Superbonus verrà progressivamente ridotto nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Considerate le tempistiche assembleari, pertanto, il termine per i condomìni non è così lontano.
“Condomìni vincolati, per le singole unità il 110% scade nel 2023” di Luca De Stefani e Giuseppe Latour – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 22.9.2022.
Stando a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 462/2022, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal D.lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, il Superbonus si applica alle spese sostenute per i soli interventi “trainati”, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Nel caso de quo, trattandosi di un appartamento collocato all’interno di condomìni vincolati, il Superbonus si applicherà esclusivamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari. In relazione a suddetti immobili, il termine per fruire del Superbonus per questi lavori è quello del 31 dicembre 2023.
RASSEGNA DOTTRINALE:
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
“Responsabilità del prestanome per il reato di omessa dichiarazione: occorre dimostrare il dolo specifico” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 37/2022, pag. 3569 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 19.7.2022, n. 28011.
In tema di responsabilità penale per il reato di omessa dichiarazione dell’amministratore di diritto di una società, che svolga il ruolo di mero prestanome in presenza di un amministratore di fatto, la Cassazione ha ribadito che costui ne risponde quando risulti accertato il suo intento di evadere le imposte attraverso una serie di indici probatori quali, nel caso di specie, il consistente importo dell’imposta evasa e l’avvenuto deposito del bilancio.
“Sequestrabili i conti del professionista che concorre attivamente nell’emissione di fatture soggettivamente inesistenti” con commento di Giuseppe Desiderato e Lorenzo Rasetto – da “Il fisco”, n. 38/2022.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 18.7.2022, n. 27698.
Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha dichiarato l’ammissibilità del sequestro per equivalente ricadente sui conti corrente del professionista compartecipe nell’attuazione di condotte fraudolente nei confronti dell’Erario da parte del cliente. Nel caso de quo, il professionista era non solo a conoscenza, ma vera e propria parte attiva nella realizzazione di operazioni IVA soggettivamente inesistenti. Ebbene, l’ammissibilità del sequestro discende dalla natura plurisoggettiva della fattispecie fraudolenta e trova giustificazione nello stesso art. 12-bis del D.lgs. n. 74/2000, che ne esclude l’applicabilità sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo nell’ipotesi di estraneità del professionista (“(…) salvo che appartengano a persona estranea al reato (…)”), eventualità che non si è verificata nel caso di specie.
“Confermata l’indebita compensazione per debiti previdenziali ed assistenziali” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3873 ss.
Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. feriale, 14.9.2022, n. 33893.
Ribandendo un principio ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 si configura anche nell’ipotesi in cui si effettui un’indebita compensazione avente ad oggetto somme dovute a titolo previdenziale o assistenziale (contra Cass. pen., sez. II, 10.5.2019, n. 38042). Tale assunto è coerente tanto con la ratio della norma, giacché il contribuente realizza in ogni caso un indebito risparmio d’imposta, quanto con la collocazione stessa della norma nella struttura del decreto, che non si limita a sanzionare le sole violazione in materia di imposte sui redditi e IVA.
DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO
“È nullo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate prima dei sessanta giorni dal rilascio del PVC” di Giuseppe Durante – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 5.9.2022.
L’art. 12, co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce, nel rispetto del principio di cooperazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, che il primo può comunicare all’Ufficio procedente, entro 60 giorni dal ricevimento di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, osservazioni e richieste valutabili dagli uffici impositori; pertanto, l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere avviso di accertamento prima della scadenza di suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. La sua inosservanza comporta l’illegittimità dell’atto impositivo, come da ultimo ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale Puglia con la sentenza n. 2072/2022, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
“Mitigazione delle sanzioni penali con il ravvedimento operoso” di Luca Di Penta – da “Pratica fiscale e professionale”, n. 37/2022, pag. 28 ss.
Il D.lgs. n. 158/2015 ammette il ravvedimento operoso anche nell’ipotesi in cui sussistano violazioni penali: se effettuato nei termini, con riferimento a taluni reati tributari, comporta il condono della pena.
“È illegittima la cartella di pagamento emessa prima della scadenza del secondo avviso bonario” con commento di Matteo Dellapina – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3881 ss.
Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib., 22.9.2022, n. 27817.
Qualora il contribuente, a fronte del ricevimento di avviso bonario, fornisca i chiarimenti richiesti all’Amministrazione finanziaria, il nuovo termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione, in sede di autotutela delle somme dovute. Decorso inutilmente il nuovo termine, è prevista l’iscrizione a ruolo e/o l’emissione della cartella di pagamento, con la conseguenza che sarà illegittima la cartella notificata prima della nuova scadenza.
“Crisi d’impresa, concordato semplificato con la falcidia dei debiti tributari” di Giulio Andreani – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 11.10.2022.
Nel concordato semplificato ex art. 25-sexies del Codice della crisi non può trovare applicazione la transazione fiscale, invece prevista nel concordato preventivo. Nondimeno, non risulta preclusa la falcidia dei debiti tributari purché sussistano taluni presupposti menzionati dalla norma: a) le trattative devono essersi svolte con trasparenza e buona fede nel corso della composizione negoziata; b) le soluzioni previste dall’art. 23 co. 1 e 2, lett. b) del Codice siano impraticabili; c) la proposta di concordato rispetti l’ordine delle legittime cause di prelazione; d) la proposta non arrechi pregiudizio all’Erario.
APPROFONDIMENTO: IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO
“La nuova disciplina dell’onere della prova nel rito tributario” di Eugenio della Valle – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3807 ss.
Una delle novità introdotte dalla legge di riforma della giustizia e del processo tributario, la L. n. 130/2022, è l’aggiunta del comma 5-bis all’art. 7 del D.lgs. n. 546/1992, in materia di onere della prova e di valutazione degli elementi di prova da parte del giudice, secondo cui, in sintesi: a) l’Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; b) spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso; c) il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria ritenevano applicabile al processo tributario l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, integrandolo con il principio della cd. vicinanza della prova: tale norme andrebbe quindi letta come una conferma di tale orientamento.
“Cade il divieto di prova testimoniale nel rito tributario: un passo avanti verso il giusto processo” di Massimo Conigliaro – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3812 ss.
Un obiettivo significativo raggiunto dalla riforma della giustizia e del processo tributario è quello della caduta del divieto di prova testimoniale, quest’ultimo retaggio della natura prettamente documentale del processo tributario, mentre continua a non essere ammesso il giuramento. La prova testimoniale offre maggiori garanzie al contribuente rispetto a quelle fornite dalle dichiarazioni di terzi, con due limitazioni: 1) il giudice può ammettere la prova ove lo ritenga necessario ai fini della decisione; 2) è ammessa nella sola forma scritta ex art. 257-bis c.p.c. L’introduzione di tale prova è destinata ad allungare le tempistiche processuali ma costituisce una tappa essenziale verso il tanto agognato “giusto processo” nel rito tributario.