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NEWSLETTER SETTEMBRE 2022

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

 

CASISTICA:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen. sez. III, 7.7.2022, n. 26051.

L’utilizzazione, nella dichiarazione fiscale, di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta e comporta l’indetraibilità dell’IVA teoricamente assolta. La falsità della fattura, infatti, ben può essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli effettivi” coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione.

 

Cass. pen., sez. III, 1.8.2022, n. 30296.

Premesso che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito, con riferimento ai reati tributari esso si identifica nel risparmio d’imposta, ovverosia nella mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte. Tale riflessione si estende, con tutta evidenza, anche al delitto in questione, in relazione al quale il profitto del reato non si identifica con l’importo indicato nella fattura, ma corrisponde al profitto effettivamente conseguito dall’operazione inesistente.

 

Cass. pen., sez. VI, 1.8.2022, n. 30329. ATTENZIONE

Il commercialista, o altro professionista abilitato, che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un’infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche alle sanzioni penali (art. 39 D.lgs. n. 241/1997) e al meccanismo del concorso nel reato in esame, in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

 

Cass. pen., sez. III, 5.9.2022, n. 32506.

Il potere di eterodirezione della società capogruppo non implica automaticamente la fittizietà delle società eterodirette. È necessaria la dimostrazione che le operazioni documentate dalle fatture o non siano state proprio effettuate (inesistenza oggettiva), o siano state effettuate da un soggetto diverso dall’emittente (inesistenza soggettiva). In quest’ultima ipotesi, è certamente risolutivo evidenziare che l’impresa formalmente emittente sia un mero “schermo” e, quindi, un soggetto in realtà inesistente.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. 74/2000

Trib. Trieste, sez. pen., 1.3.2022, n. 1969.

Ai fini della configurabilità del delitto in questione, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

 

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 5.7.2022, n. 25656.

La preclusione al patteggiamento posta dall’art. 13-bis, co. 2 D.lgs. n. 74/2000, per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima del dibattimento, opera anche con riferimento al reato di cui all’art. 8 del citato decreto, in quanto anche l’emissione di fatture per operazioni inesistenti genera il debito tributario, perché l’art. 21, co. 7 d.P.R. n. 633/1972 prevede che “se il cedente o il prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica in fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”.

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Corte cost., 14.7.2022, n. 175. IMPORTANTE

È costituzionalmente illegittima la norma che disciplina il reato di omesse ritenute nella parte in cui prevede la rilevanza penale di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

 

OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 5.9.2022, n. 32491.

Non risponde del reato in questione chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, salvo che il P.M. non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA), ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART.10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 15.7.2022, n. 27462.

Posto che il reato in questione è configurabile sia in caso di compensazione verticale che orizzontale, la fattispecie delittuosa di indebita compensazione può concernere crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all'Iva.

 

CONFISCA PER EQUIVALENTE EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass., SS. UU., 7.7.2022, n. 26252. IMPORTANTE NUOVO PRINCIPIO

I limiti di impignorabiità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, si applicano anche alla confisca per equivalente o al sequestro a essa finalizzato.

 

Cass. pen., sez. III, 8.7.2022, n. 26275.    

In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000, sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, posto che il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito e l’attribuzione al curatore del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento.

Cambio dell’orientamento della Suprema Corte, al quale intende dare continuità; vedasi, a contrariis, Cass., sez. V, 30.10.2019, n. 52060, e Cass., sez. IV, 05.12.2018, n. 7550, che avevano individuato la titolarità dei beni in capo al fallito sino al momento della vendita fallimentare

 

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 216 L. FALL.

Corte app. Lecce, sez. staccata di Taranto, 12.4.2022, n. 304.

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.

 

Cass. pen., sez. V, 22.6.2022, n. 24071.

L’istituto della cosiddetta “bancarotta riparata” presuppone la dimostrazione dell’avvenuta reintegrazione, nella sua effettività e integralità, del patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, con conseguente annullamento del pregiudizio per i creditori.

 

Cass. pen., sez. V, 26.7.2022, n. 29850.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sono necessari, ai fini della sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della società, l’incidenza dell’atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

 

DECRETO PENALE DI CONDANNA

Cass. pen., sez. III, 29.4.2022, n. 16597.

Il difensore di fiducia dell’imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna.

 

INTERCETTAZIONI

Cass. pen., sez. VI, 27.6.2022, n. 24753.

Essendo, nel caso de quo, il colloquio intercettato in sé a integrare il reato, la registrazione è la cosa sulla quale il reato è commesso, sicché non operano le norme di cui all’art. 270 c.p.p., bensì quelle che regolano l’acquisizione del corpo del reato.

 

Cass. pen., sez. V, 8.7.2022, n. 26414.

Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, giacché l’ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall’indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

 

DIRITTO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO

Cass. civ., sez. V, 1.9.2022, n. 25752.

Le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzione, l'evasione possono essere fatte anche sui conti del coniuge o dei familiari.

 

Cass. civ., 26.7.2022, n. 23389.

In tema di indagini finanziarie, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni compiute, ovvero dell’estraneità delle stesse all’attività.

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14179, ord.

Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi dell’art. 147 L. fall., costui non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato "erga omnes", e dunque anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili.

 

Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14181, ord.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, co. 2, n. 4 L. fall., deve soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove è custodito.

 

Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14183, ord.

In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudizio ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.

 

Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14200, ord.

La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte (come verificatosi nel caso de quo), il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (fatta salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza delle previsioni ex artt. 42 e 44 L. fall.).

 

Cass. civ., sez. I, 5.5.2022, n. 14207, ord.

In tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall’art. 162, co. 1 L.fall., per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debito non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l’obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dall’art. 161 L. fall., con la conseguenza che l’assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento e le ragioni dell’inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità.

 

IMPOSTA DI REGISTRO

Cass., SS.UU., 25.7.2022, n. 23051.

L’atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. n. 131/1986, ad imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell’oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste.

 

SOCIETÀ DI CAPITALI

Cass. civ., sez. I, 27.6.2022, n. 20546.

Al fine di accertare la legittimità del recesso, a norma dell’art. 2437, co. 1, lett. b) c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.

 

 

NORMATIVA:

 

“Rateazione semplice per pagare le cartelle con importi fino a 120mila euro” di Mimma Cocciufa e Tonino Morina – da “Pratica fiscale e professionale”, n. 31, pag. 37 ss.

Per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte ad esigenze di liquidità, anche temporanee, raddoppia, da 60mila a 120mila euro, il limite entro il quale si potrà ottenere il pagamento dilazionato delle cartelle (purché la richiesta sia stata presentata entro il 16.7.2022). Per le somme iscritte a ruolo fino a 120mila euro sarà infatti possibile chiedere la cosiddetta rateazione semplificata, senza bisogno di documentare la temporanea situazione di difficoltà economica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a 120mila, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Responsabilità del legale rappresentante se il commercialista della società non presenta la dichiarazione dei redditi” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 31/2022, pag. 3084 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 7.7.2022, n. 264046.

Sulla scia di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Cassazione ha ribadito la responsabilità penale in capo al contribuente nell’ipotesi di omessa presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi da parte del professionista cui il primo aveva affidato l’incombente, giacché si tratta di un dovere personale e indelegabile. La prova del dolo specifico in capo al contribuente, consapevole dell’inadempimento del professionista incaricato, può desumersi anche dal comportamento da lui successivamente tenuto, consistente nel mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate; tale comportamento, infatti, è dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la suddetta dichiarazione.

 

“Omesso versamento delle ritenute: dal solo dato indicato in dichiarazione non scatta il reato” di Antonio Iorio – da “Il fisco”, n. 32-33/2022, pag. 3149 ss.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 175/2022, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della previsione di cui all’art. 10-bis D.lgs. n. 74/2000, così come modificata nel 2015, nella parte in cui è prevista la sussistenza del delitto di omesso versamento delle ritenute sulla base dei soli dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto. Pertanto, il reato si configurerà solo mediante l’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituti. La dichiarazione di incostituzionalità avrà come conseguenza la caducazione della fattispecie in oggetto anche per il passato; con riferimento, invece, ai procedimenti in corso, laddove la prova dell’omesso versamento delle ritenute non risulti dalle certificazioni rilasciate dal sostituto, bensì dalla sua dichiarazione 770, l’illecito non si configurerà.

 

“Criticità nell’esecuzione della confisca: la difficile individuazione dei soggetti interessati e dei beni da colpire” di Ciro Santoriello – da “Il fisco” n. 34/2022, pag. 3254 ss.

L’istituto della confisca è avvolto da una serie di aspetti problematici. Stante la natura sanzionatoria del provvedimento, i beni oggetto di confisca per equivalente non possono appartenere ad un soggetto che non ha partecipato alla commissione del reato e devono rientrare nella disponibilità dell’imputato. Vi sono casi, tuttavia, in cui la titolarità del bene viene attribuita ad un terzo, il che parrebbe escludere la possibilità di godimento da parte dell’imputato. Ebbene, la mera intestazione formale del bene in capo ad un terzo non sarebbe rilevante, dovendo considerare le circostanze del caso concreto. Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, accade che, nella prassi, qualora il giudice si limiti a disporre la confisca senza indicare il quantum e specificare i beni sottoposti a vincolo, ci penserà il Pubblico ministero, che gode in tal senso di discrezionalità assoluta. Ebbene, da tempo la giurisprudenza insiste sostenendo che, in tema di misure cautelari, spetta al giudice – e non all’organo inquirente – determinare correttamente il valore del profitto e, conseguentemente, i beni o il denaro a questo corrispondenti.

 

DIRITTO D’IMPRESA

“I soci nella regolazione della crisi della società debitrice” di Antonio Rossi – da “Le Società”, n. 8-9/2022, pag. 945 ss.

Tra le novità introdotte dal Codice della crisi, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, spiccano senza dubbio le norme riguardanti la posizione dei soci nella regolazione della crisi della società. L’art. 120-bis, co. 1 CCII stabilisce che l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è riservato al solo organo di amministrazione e non all’assemblea, al fine di evitare l’opportunismo dei soci. Costoro, nondimeno, debbono essere tutelati: i soci devono potersi difendere tanto nei confronti dei creditori sociali quanto degli altri soci, al punto che il Codice riconosce loro la facoltà di opporsi all’omologazione del concordato (e si ritiene che ciò debba trovare applicazione per tutti i concordati).

 

DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO

“Ici e Imu, sanzione unica per violazioni di più anni” di Laura Ambrosi – da “Norme e Tributi Plus   Diritto”, 18.7.2022.

Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib.,18.7.2022, n. 22477, ord.

Secondo la Suprema Corte, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento, per più annualità, dell’imposta relativa a uno stesso immobile, si applica il regime della continuazione attenuata prevista dall’art. 12, co. 5, D.lgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione pari a quella base aumentata dalla metà al triplo. Tale principio è applicabile anche in campo processuale: quando siano pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi, il giudice a cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni deve procedere ad una ricostruzione unitaria dell’intera serie di violazioni, determinando la sanzione unica applicabile.

 

“La rilevanza penale della condotta non legittima la notifica degli atti nel periodo di sospensione COVID-19” con commento di Isabella Catalano – da “Il fisco”, n. 31/2022, pag. 3089 ss.

Sentenza di riferimento: Comm. trib. prov. di Enna, sez. I, 7.4.2022, n. 297.

La CTP di Enna ha fornito la propria interpretazione dell’art. 157, co. 1 D.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che disciplina la sospensione dell’attività di notifica degli accertamenti durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, salvo i casi di indifferibilità e urgenza. Ebbene, il rilievo penale della condotta non rientra tra le ipotesi che giustificano la notifica anticipata degli atti.

 

“Verifica della residenza fiscale delle società esterovestite in assenza di finalità elusive” con commento di Maria Lucia Di Tanna e Davide Greco – da “Il fisco”, n. 35/2022, pag. 3373 ss.

Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib., 25.7.2022, n. 23225, ord.

Con riferimento alle imposte sui redditi delle società, l’art. 73, co. 3, d.P.R. n. 917/1986 individua i criteri di collegamento, tra loro paritetici e alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, determina la residenza degli stessi in Italia e il loro conseguente assoggettamento alla potestà impositiva del Fisco italiano, a prescindere dall’accertamento di un’eventuale finalità elusiva della contribuente, volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che, altrimenti, non le spetterebbe. Al proposito, la Cassazione ribadisce che non vi è una necessaria coincidenza tra accertamento della residenza fiscale e accertamento della cosiddetta “esterovestizione”, posto che si tratta di due concetti che possono, ma non debbono necessariamente, presentarsi in contemporanea in ogni fattispecie transnazionale.