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NEWSLETTER OTTOBRE - NOVEMBRE 2022

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 5.9.2022, n. 32506.

Il reato di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74/2000 sussiste anche quando le operazioni sono inesistenti solo sotto il profilo soggettivo e non anche sotto il profilo oggettivo. La Suprema Corte precisa che l’esistenza di rapporti di “eterodirezione” tra società non rende quelle “eterodirette”, solo per questo, degli schermi fittizi. 

 

DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 20.10.2022, n. 39766.

Commette il reato in questione il contribuente che ometta di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, le somme ricevute dalla società cui partecipava, che non siano espressamente qualificate come restituzione di finanziamenti o distribuzione di dividendi.

 

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., 19.10.2022, n. 39551. *

Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 c.p.

*massima tratta dalla rivista “Il fisco”, n. 42/2022, pagg. 4097-98 - sentenza  interpretativa dell’art. 9 D. Lgs. n. 74/00 il quale esclude il concorso fra l’emittente e l’utilizzatore di false fatture.

 

OMESSO VERSAMENTO DI IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. feriale, 3.8.2022, n. 30628.

La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema della colpevolezza del reato ex art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 con riferimento alla scelta dell’impresa in crisi di liquidità di salvaguardare la continuità aziendale, corrispondendo ai lavoratori la retribuzione loro spettante, a discapito del versamento dell’Iva. Entrambi i diritti sono indubbiamente meritevoli di tutela ma, in caso di eventuale conflitto, va privilegiato quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice qui in rilievo, considerando, inoltre, che tale conflitto è sorto a seguito della condotta dell’imputato.

DANNO DA EVASIONE FISCALE 

Cass., SS.UU., 12.10.2022, n. 29862.

Il danno causato dall'evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente o da persona che del fatto di quest'ultimo debba rispondere direttamente nei confronti dell'erario, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso, ricorrente qualora l'evasore abbia con la propria condotta provocato l'impossibilità di riscuotere il credito erariale.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 8.7.2022, n. 26275.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, è illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000 su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito e l’attribuzione al curatore del compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento.

 

Cass. pen., sez. III, 6.10.2022, n. 37727. *

Il provvedimento di sequestro preventivo del prezzo del reato, finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio.

* Principio in linea con la decisione delle Sezioni Unite n. 36959/2021, che aveva superato un precedente orientamento, dapprima maggioritario, secondo cui il sequestro preventivo non presupponeva alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto.

 

EVASIONE DI IVA ALL’IMPORTAZIONE EX ART. 67 E 70 D.P.R. N. 633/1972

Trib. Torre Annunziata, sez. pen., 22.3.2022, n. 679.

Il reato di evasione dell’Iva all’importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del D.p.R. 633/1972, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l’importazione.

 

BANCAROTTA DOCUMENTALE IMPROPRIA EX ART. 216 L. FALL.

Cass. pen., sez. feriale, 16.9.2022, n. 34391.

Il delitto di bancarotta documentale impropria è reato proprio dell’amministratore, il quale non può, in ragione della qualifica ricoperta in un periodo precedente, rispondere anche della tenuta della contabilità in quello successivo alla dismissione della carica, a meno che non venga provato che egli abbia continuato a ingerirsi di fatto nell’amministrazione della società, ovvero, quale extraneus, abbia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

TESTIMONIANZA

Cass. pen., sez. IV, 2.9.2022, n. 32230.

Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non applicandosi nei suoi confronti l’art. 192, co. 3, c.p.p.; tuttavia, sussistendo un interesse di natura patrimoniale, occorre una verifica più penetrante e rigorosa, rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

 

DIRITTO TRIBUTARIO

NOTIFICAZIONE VIA PEC

Comm. trib. prov. Napoli, 3.10.2022, n. 9146/16.

E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge. In base all’art. 3-bis, L. n. 53/1994, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi (intendendosi, con questi, i registri IPA, REGINDE e INI-PEC), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Comm. trib. reg. Campania, 18.10.2022, n. 6855/13.

 

L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato allamministratore e legale rappresentante della stessa e non allamministratore di fatto. Nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche, ai sensi dell’art. 7 D.l. n. 269/2003, le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente; l’articolo in questione, infatti, non si applica solo nel caso in cui l’autore della violazione tributaria abbia agito non nell’interesse e a vantaggio della persona giuridica, bensì nel suo esclusivo interesse.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO E GIUDICATO PENALE

Comm. trib. reg. Basilicata, 27.10.2022, n. 128/1.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non assume automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Pertanto, se i fatti ritenuti rilevanti in sede penale sono gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso I'accertamento nei confronti del contribuente, la sentenza penale può essere valutata come fonte di prova dal giudice tributario che ne verifica la rilevanza nell'ambito del contenzioso tributario in esame.

 

IRAP

Cass. civ., sez. VI-T, 6.9.2022, n. 26183, ord.

L'IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo.

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., sez. I, 7.6.2021, n. 15806.

Ribadendo un principio giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte ha ribadito che tanto il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento, quanto quello che conferma il rigetto, non sono idonei al giudicato, tanto che non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost., trattandosi di provvedimenti non definitivi e privi di natura decisoria su diritti soggettivi.

 

S.R.L.

Cass. civ., sez. I, 5.9.2022, n. 26060, ord. *

Il socio di una società di capitali può recedere ad nutum solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure lontano nel tempo, in base alla disciplina del recesso nelle società di capitali ed alla prevalenza, sull’interesse del socio al disinvestimento, dell’interesse della società a proseguire nella gestione del progetto imprenditoriale, nonché dell’interesse dei terzi alla stabilità dell’organizzazione imprenditoriale ed all’integrità della garanzia patrimoniale offerta esclusivamente dal patrimonio sociale, non potendosi fare affidamento – diversamente da quanto accade per le società di persone – anche sul patrimonio personale dei singoli soci.

*massima non ufficiale tratta dalla rivista “Le Società”, n. 10/2022, pag. 1191.

 

S.A.S.

Cass. civ., sez. I, 5.9.2022, n. 26059. *

In tema di amministrazione nelle società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica di amministratore.

*massima non ufficiale tratta dalla rivista “Le Società”, n. 10/2022, pag. 1192.

 

SOCIETÀ DI FATTO

Cass. civ., sez. I, 5.9.2022, n. 26133. *

La proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio occulto (per il quale il rapporto sociale, pur esistendo di fatto, non viene esteriorizzato nei rapporti con i terzi) rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto (per il quale manca la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità), originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la causa petendi è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi.

*massima non ufficiale tratta dalla rivista “Le Società”, n. 10/2022, pag. 1191.

 

 

NORMATIVA:

 

“Riforma del processo civile, il regime transitorio: 30 giugno 2023 data chiave” di Francesco Machina Grifeo – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 11.10.2022.

L’art. 35 del decreto legislativo, di prossima pubblicazione, che darà attuazione alla legge di riforma del processo civile, prevede che le disposizioni ivi contenute avranno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo la data indicata, mentre per quelli già pendenti continuerà a trovare applicazione la precedente disciplina. Le disposizioni riguardanti l’obbligo di deposito telematico degli atti, lo svolgimento delle udienze da remoto e la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte si applicheranno dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti (anche pendenti) presso tribunali, Corti A’ppello e Corte di Cassazione, dal 30 giugno 2023 per quelli (anche pendenti) presso giudici di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche. A decorrere dal 30 giugno 2023 si applicherà anche la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione, quella relativa al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., la normativa sui procedimenti arbitrali nonché a tutte le restanti disposizioni. Per quanto riguarda, invece, le modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione, esse troveranno applicazione ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data del 1° gennaio 2023 ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Di seguito, il quadro riassuntivo contenuto nella Relazione n. 96 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, relativo alla disciplina transitoria di cui all’art. 35 del d.lgs. anzidetto

 

obbligo di deposito telematico degli atti

(tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni) svolgimento delle udienze da remoto (art. 127-bis c.p.c.)

sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte (art. 127-ter c.p.c.)

Dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso

tribunali, corti di appello e Corte di cassazione

 

Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso

giudici di pace e tribunale superiore delle acque pubbliche

obbligo di deposito telematico degli atti

per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni

Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti
modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione (artt. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis.1, 380 ter, 383, 390, 391 bis c.p.c.) Ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data del 1° gennaio 2023, ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio
la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione Alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate dopo il 30 giugno 2023
rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 bis c.p.c.) Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti
Nuova normativa sui procedimenti arbitrali

Ai procedimenti arbitrali

instaurati dopo il 30 giugno 2023

Tutte le altre disposizioni

Ai procedimenti

instaurati dal 30 giugno 2023

 

APPROFONDIMENTO: “SUPERBONUS”

“Villette a fine corsa e stop vicino per i condomìni” da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 21.9.2022.

Entro il 30 settembre scorso era necessario aver realizzato almeno il 30% dei lavori relativi ad abitazioni unifamiliari e immobili autonomi per poter usufruire del cd. Superbonus nella misura del 110%. Per quanto riguarda i condomìni, invece, il termine previsto dalla legge di bilancio è quello del 31 dicembre 2023: dopo questa data, il Superbonus verrà progressivamente ridotto nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Considerate le tempistiche assembleari, pertanto, il termine per i condomìni non è così lontano.

 

“Condomìni vincolati, per le singole unità il 110% scade nel 2023” di Luca De Stefani e Giuseppe Latour – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 22.9.2022.

Stando a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 462/2022, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal D.lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, il Superbonus si applica alle spese sostenute per i soli interventi “trainati”, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Nel caso de quo, trattandosi di un appartamento collocato all’interno di condomìni vincolati, il Superbonus si applicherà esclusivamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari. In relazione a suddetti immobili, il termine per fruire del Superbonus per questi lavori è quello del 31 dicembre 2023.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Responsabilità del prestanome per il reato di omessa dichiarazione: occorre dimostrare il dolo specifico” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 37/2022, pag. 3569 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 19.7.2022, n. 28011.

In tema di responsabilità penale per il reato di omessa dichiarazione dell’amministratore di diritto di una società, che svolga il ruolo di mero prestanome in presenza di un amministratore di fatto, la Cassazione ha ribadito che costui ne risponde quando risulti accertato il suo intento di evadere le imposte attraverso una serie di indici probatori quali, nel caso di specie, il consistente importo dell’imposta evasa e l’avvenuto deposito del bilancio.

 

“Sequestrabili i conti del professionista che concorre attivamente nell’emissione di fatture soggettivamente inesistenti” con commento di Giuseppe Desiderato e Lorenzo Rasetto – da “Il fisco”, n. 38/2022.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, 18.7.2022, n. 27698.

Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha dichiarato l’ammissibilità del sequestro per equivalente ricadente sui conti corrente del professionista compartecipe nell’attuazione di condotte fraudolente nei confronti dell’Erario da parte del cliente. Nel caso de quo, il professionista era non solo a conoscenza, ma vera e propria parte attiva nella realizzazione di operazioni IVA soggettivamente inesistenti. Ebbene, l’ammissibilità del sequestro discende dalla natura plurisoggettiva della fattispecie fraudolenta e trova giustificazione nello stesso art. 12-bis del D.lgs. n. 74/2000, che ne esclude l’applicabilità sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo nell’ipotesi di estraneità del professionista (“(…) salvo che appartengano a persona estranea al reato (…)”), eventualità che non si è verificata nel caso di specie.

 

“Confermata l’indebita compensazione per debiti previdenziali ed assistenziali” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3873 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. feriale, 14.9.2022, n. 33893.

Ribandendo un principio ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 si configura anche nell’ipotesi in cui si effettui un’indebita compensazione avente ad oggetto somme dovute a titolo previdenziale o assistenziale (contra Cass. pen., sez. II, 10.5.2019, n. 38042). Tale assunto è coerente tanto con la ratio della norma, giacché il contribuente realizza in ogni caso un indebito risparmio d’imposta, quanto con la collocazione stessa della norma nella struttura del decreto, che non si limita a sanzionare le sole violazione in materia di imposte sui redditi e IVA.

 

 

DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO

“È nullo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate prima dei sessanta giorni dal rilascio del PVC” di Giuseppe Durante – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 5.9.2022.

L’art. 12, co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce, nel rispetto del principio di cooperazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, che il primo può comunicare all’Ufficio procedente, entro 60 giorni dal ricevimento di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, osservazioni e richieste valutabili dagli uffici impositori; pertanto, l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere avviso di accertamento prima della scadenza di suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. La sua inosservanza comporta l’illegittimità dell’atto impositivo, come da ultimo ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale Puglia con la sentenza n. 2072/2022, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.

 

“Mitigazione delle sanzioni penali con il ravvedimento operoso” di Luca Di Penta – da “Pratica fiscale e professionale”, n. 37/2022, pag. 28 ss.

Il D.lgs. n. 158/2015 ammette il ravvedimento operoso anche nell’ipotesi in cui sussistano violazioni penali: se effettuato nei termini, con riferimento a taluni reati tributari, comporta il condono della pena.

 

“È illegittima la cartella di pagamento emessa prima della scadenza del secondo avviso bonario” con commento di Matteo Dellapina – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3881 ss.

Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib., 22.9.2022, n. 27817.

Qualora il contribuente, a fronte del ricevimento di avviso bonario, fornisca i chiarimenti richiesti all’Amministrazione finanziaria, il nuovo termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione, in sede di autotutela delle somme dovute. Decorso inutilmente il nuovo termine, è prevista l’iscrizione a ruolo e/o l’emissione della cartella di pagamento, con la conseguenza che sarà illegittima la cartella notificata prima della nuova scadenza.

 

“Crisi d’impresa, concordato semplificato con la falcidia dei debiti tributari” di Giulio Andreani – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24ore”, 11.10.2022.

Nel concordato semplificato ex art. 25-sexies del Codice della crisi non può trovare applicazione la transazione fiscale, invece prevista nel concordato preventivo. Nondimeno, non risulta preclusa la falcidia dei debiti tributari purché sussistano taluni presupposti menzionati dalla norma: a) le trattative devono essersi svolte con trasparenza e buona fede nel corso della composizione negoziata; b) le soluzioni previste dall’art. 23 co. 1 e 2, lett. b) del Codice siano impraticabili; c) la proposta di concordato rispetti l’ordine delle legittime cause di prelazione; d) la proposta non arrechi pregiudizio all’Erario.

 

APPROFONDIMENTO: IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO

“La nuova disciplina dell’onere della prova nel rito tributario” di Eugenio della Valle – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3807 ss.

Una delle novità introdotte dalla legge di riforma della giustizia e del processo tributario, la L. n. 130/2022, è l’aggiunta del comma 5-bis all’art. 7 del D.lgs. n. 546/1992, in materia di onere della prova e di valutazione degli elementi di prova da parte del giudice, secondo cui, in sintesi: a) l’Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; b) spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso; c) il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria ritenevano applicabile al processo tributario l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, integrandolo con il principio della cd. vicinanza della prova: tale norme andrebbe quindi letta come una conferma di tale orientamento.

 

“Cade il divieto di prova testimoniale nel rito tributario: un passo avanti verso il giusto processo” di Massimo Conigliaro – da “Il fisco”, n. 40/2022, pag. 3812 ss.

Un obiettivo significativo raggiunto dalla riforma della giustizia e del processo tributario è quello della caduta del divieto di prova testimoniale, quest’ultimo retaggio della natura prettamente documentale del processo tributario, mentre continua a non essere ammesso il giuramento. La prova testimoniale offre maggiori garanzie al contribuente rispetto a quelle fornite dalle dichiarazioni di terzi, con due limitazioni: 1) il giudice può ammettere la prova ove lo ritenga necessario ai fini della decisione; 2) è ammessa nella sola forma scritta ex art. 257-bis c.p.c. L’introduzione di tale prova è destinata ad allungare le tempistiche processuali ma costituisce una tappa essenziale verso il tanto agognato “giusto processo” nel rito tributario.