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NEWSLETTER MARZO - APRILE 2023

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI EX ART. 3 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 6.2.2023, n. 4910.

Il delitto in questione può concorrere con quello di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 D.lgs. n. 74/2000, dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie di cui all’art. 15 c.p.: nel primo reato, infatti, il ricorso all'artificio è strumentale alla falsa dichiarazione, mentre nel secondo la condotta, in quanto realizzabile con qualsiasi modalità e non solo con artificio, può non essere strumentale alla falsa dichiarazione, che può mancare.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 14.6.2022, n. 23079.

Il principio di diritto secondo cui il reato di dichiarazione infedele dei redditi sussiste anche qualora l'evasione d'imposta riguardi redditi di derivazione illecita, purché non assoggettati a sequestro o confisca penale nel medesimo periodo d'imposta, è estensibile e applicabile anche al reato di omessa dichiarazione dei redditi, sicché, in presenza di redditi provenienti da illecito penale, essi dovranno essere dichiarati dal contribuente, pena l'integrazione della fattispecie criminosa di omessa dichiarazione.

 

Cass. pen., sez. III, 13.2.2023, n. 5899.

Il procedimento sanzionatorio per omessa presentazione della dichiarazione è di natura amministrativa, infatti l'omissione non integra una condotta dolosa specifica di evasione, richiesta invece nel caso del reato omessa dichiarazione. Per la sanzione amministrativa è sufficiente rilevare che, anche solo per colpa, il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, prescindendo dall'entità dell'imposta evasa, come pure, dal fine della condotta.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 3.3.2023, n. 9083.

L’utilizzo nel procedimento penale per reati tributari di documenti ed informazioni ricevuti da Stati stranieri in esecuzione della Convenzione OCSE n tema di assistenza internazionale tributaria è subordinato all'assenso dello Stato estero richiesto solo se già al momento dell'istanza di assistenza è presumibile che i dati così ottenuti saranno rilevanti per sostenere l'accusa penale, mentre se tale evenienza sorge in un momento successivo, dopo l'acquisizione dei dati per i profili amministrativi, un tale assenso da parte dell'Autorità estera non è necessario.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 15.3.2023, n. 10997.

Il delitto in questione si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 20.2.2023, n. 7041.

Il reato de quo può essere commesso anche a mezzo di affitto simulato e fraudolento dell’azienda, essendo irrilevante il mancato passaggio di proprietà, poiché i beni risultano, quanto meno formalmente, nella disponibilità di un altro soggetto giuridico, per quanto apparente.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. VI, 22.3.2023, n. 12084.

Il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile - e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione - in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria.

 

 

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ EX ART. 13, CO. 1, D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 14.3.2023, n. 10730.

In tema di reati tributari, l’accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l’illiceità della condotta, per cui l’effetto novativo dell’obbligazione che deriva dall’accordo tra contribuente e Amministrazione rimane circoscritto all’ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale. 

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE CD. SPECIFICA EX ART. 216, CO. 1, N. 2, L. FALL.

Cass. pen., sez. V, 9.3.2023, n. 9952.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente ritenuti ed esaminati dai predetti organi.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Cass. pen., sez. IV, 11.1.2023, n. 570.

La mancata adozione e l’inefficace attuazione di specifici modelli di organizzazione e di gestione, prefigurati dal legislatore, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 D.lgs. n. 231/2001 e all’art. 30 D.lgs. n. 81/2008, non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente, ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale però va specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa.

 

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Cass. pen., sez. IV., 7.3.2023, n. 9466.

L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., come novellato dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 1 D.lgs. n. 150/2022, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche d’ufficio ex art. 609, co. 2, c.p.p., pur in caso di ricorso inammissibile.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, 8.2.2023, n. 203/10.

In tema di rapporti tra giudizio tributario e altra controversia pendente, il giudice tributario non è tenuto a sospendere il processo se la questione incidentale non è determinante ai fini della decisione; l’art. 39 D.lgs. n. 546/1992 prevede la necessità della sospensione del giudizio tributario in alcuni casi tassativi e se dalla definizione di essi dipenda la definizione della controversia tributaria.

 

NOTIFICHE PER I SOGGETTI ISCRITTI ALL’AIRE

Cass. civ., sez. V, 16.2.2023, n. 4898/5, ord.

Ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. In presenza di tale indirizzo e della comunicazione di un domicilio fiscale in Italia, è inesistente la notificazione fatta ad indirizzo diverso.

 

POTESTÀ IMPOSITIVA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, 16.2.2023, n. 138/6.

In tema di imposte sui redditi delle società, il criterio che determina l’assoggettamento delle stesse al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione, intesa come luogo dove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente.

 

IMPOSTA DI DONAZIONE

Cass. civ., sez. V, 24.2.2023, n. 5802.

Il fenomeno delle liberalità indirette è fiscalmente rilevante anche nell’ambito della disciplina della “nuova” imposta di donazione, dato che le liberalità stesse rientrano nell’ampia nozione di “trasferimenti gratuiti” che il legislatore del 2006 ha utilizzato per individuare il presupposto impositivo, rappresentato, nel caso di specie, dal trasferimento a titolo gratuito di una quota di patrimonio detenuto all’estero.

 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, 28.2.2023, n. 2786/4.

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 D.lgs n. 546/1992, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.

 

ONERI INDEDUCIBILI E FATTURE FALSE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, 2.3.2023, n. 32/1.

In tema di oneri indeducibili, la prova della falsità delle fatture può derivare anche da presunzioni, purché siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L’onere di fornire tale prova spetta all’Amministrazione finanziaria, mentre la parte è tenuta a dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate.

 

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Cass. civ., sez. V, 20.3.2023, n. 7994.

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

 

IMPRESA FAMILIARE

Cass. civ., sez. V, 27.3.2023, n. 8582, ord.

In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore. Dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito "pro quota" agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., sez. I, 28.10.2022, n. 32043, ord.

In tema di fallimento, quando una società si trovi in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, deve essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

 

SOCIETÀ

Corte d'Appello Torino, sez. II, 26.7.2022, n. 845.

A seguito dell'estinzione della società senza il ricorso alla procedura di liquidazione volta a cristallizzare l'eventuale credito, questo, pur se azionato in giudizio, deve ritenersi rinunciato dal socio in assenza di prova di segno contrario.

 

 

DIRITTO CIVILE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO ALL’OBLIO

Cass. civ., sez. I, 31.1.2023, n. 2893, ord.

In tema di trattamento dei dati personali, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato. In tal modo si contempera il diritto della collettività ex art. 21 Cost. ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con il diritto del titolare dei dati archiviati a non subire un’indebita lesione della sua immagine sociale.

 

Cass. civ., sez. III, 1.3.2023, n. 6116.

La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria. Tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato).

 

Cass. civ., sez. I, 7.3.2023, n. 6806.

In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), applicabile ratione temporis, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio.

 

 

NORMATIVA:

 

ISTANZE ONLINE

“Definizione agevolata liti pendenti, istanze online” – da “Pratica fiscale e professionale”, n. 13/2023, pag. 6.

Dal 15 marzo 2023 è aperto il canale telematico per inviare le istanze per la definizione agevolata delle liti in cui è parte l’AdE, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Entro quando? Le domande dovranno essere presentate all’Agenzia direttamente dal contribuente oppure a mezzo di soggetto incaricato entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura online sul sito dell’Agenzia.

Come si perfeziona? La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano I 1.000 euro non sarà però ammesso il pagamento rateale mentre nell’ipotesi in cui non ci siano importi da versare, la definizione si perfezionerà con la sola presentazione della domanda.

 

DEFINZIONE LITI TRIBUTARIE

“La definizione liti pendenti prorogata al 30 settembre” di Laura Ambrosi e Antonio Iorio – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24 ore”, 28.3.2023.

Il D.l. 30 marzo 2023, n. 34 (cd. decreto “bollette”) ha posticipato i termini per aderire alla definizione delle controversie tributarie pendenti, che potrà dunque essere presentata entro il 30 settembre 2023. Entro tale data dovrà essere effettuato anche il pagamento della somma dovuta o della prima rata.  Non soltanto: le rate successive alla prima dovranno essere versate entro il 31 ottobre, 20 dicembre 2023 e le successive il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il contribuente ne faccia richiesta, il processo rimarrà sospeso sino al 10 ottobre (anziché 10 luglio) 2023 ed entro tale data occorrerà depositare in giudizio domanda di definizione della lite e copia del modello F24 attestante l’effettivo versamento della somma dovuta o della prima rata. L’Amministrazione finanziaria potrà notificare il diniego di definizione agevolata entro il 30 settembre 2024, anziché, come precedentemente previsto, entro il 31 luglio. 

 

SCUDO FISCALE E REATI TRIBUTARI

“Tregua fiscale, non punibilità solo per alcune violazioni” di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce– da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24 ore”, 3.4.2023.

L’art. 23 del D.l. n. 34/2023, rubricato “Causa speciale di non punibilità dei reati tributari” e meglio noto come “scudo fiscale”, prevede la non punibilità di alcuni reati tributari, quali l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), l’omesso versamento di Iva (art. 10-ter) e l’indebita compensazione (art. 10-quater, co. 1, D.lgs. n. 74/2000), quando “le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente” secondo le modalità e i termini previsti dalla legge di bilancio in materia di tregua fiscale, purché le procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza d’appello.

Il contribuente, prosegue il comma 2, è tenuto a dare immediata comunicazione dell’avvenuto versamento delle somme dovute (o del versamento della prima rata, nell’ipotesi di pagamento rateale) all’Autorità giudiziaria procedente nonché, contestualmente, ad informare l’Agenzia delle Entrate dell’invio della suddetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale. Il processo rimarrà sospeso sino a quando il giudice non verrà informato dall’AdE della corretta definizione della procedura (o della sua mancata definizione) e dell’integrale versamento delle somme dovute (o della decadenza dal beneficio della rateazione).

 

PROCESSO CIVILE

“Sugli atti chiari e sintetici la riforma segue i giudici” di Antonino Porracciolo – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24 ore”, 3.4.2023.

Il D.lgs. n. 149/2022 per l'efficienza del processo civile (cd. Riforma Cartabia) ha dato attuazione ai principi di chiarezza, sinteticità e specificità degli atti processuali, già ribaditi a suo tempo dalla giurisprudenza. Su tutti, l’art. 121 c.p.c. stabilisce che tutti gli atti del processo sono redatti “in modo chiaro e sintetico”; l’atto di citazione (art. 163 c.p.c.) deve esporre “in modo chiaro e specifico” i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda mentre nella comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.) il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione “in modo chiaro e specifico” sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. L’Autore, tuttavia, ne ridimensiona la portata innovativa: i giudici di merito erano già soliti dichiarare l’inammissibilità di atti processuali non sufficientemente chiari, pur non in assenza di specifiche norme al riguardo.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Effetti della ‘Riforma Cartabia’ sui reati tributari” di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 11/2023, pag. 1030 ss.

La cd. Riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022) non ha, del vero, apportato modifiche al diritto penale tributario; l’Autore segnala, tuttavia, i riflessi che l’intervento è destinato ad avere sugli illeciti di cui al D.lgs. n. 74/2000 sotto il profilo sostanziale e processuale.

Modifiche di carattere sostanziale

Particolare tenuità del fatto

La riforma ha apportato significative modifiche al testo dell’art. 131-bis c.p.: la misura è ora applicabile a tutti i reati puniti con la pena detentiva non superiore, nel minimo, a due anni (anziché, nel massimo, a cinque anni, come previsto nel testo ante riforma) ma nulla si dice sul limite massimo di pena, cosicché sarà applicabile anche a quei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni. Ciò comporta la possibilità di estendere tale misura ai delitti ex artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter, 10-quater, co. 1, ed 11 D.lgs. n. 74/2000, come del resto accadeva già in passato, nonché – e questo costituisce una novità – al delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti ex art. 10-quater, co. 2, D.lgs. n. 74/2000. Per quanto riguarda gli indici in presenza dei quali il giudice può ritenere sussistente la particolare tenuità dell’offesa, si dà rilievo alla condotta susseguente al reato, in cui rientrano le condotte riparatorie e risarcitorie. Trattandosi di norma più favorevole rispetto alla previgente, in virtù del principio del favor rei, l’art. 131-bis c.p. risultante dalla riforma si applica anche ai fatti di reato commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma.

 

Procedimento di messa alla prova

La Riforma Cartabia ha esteso l’applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato cosicché la stessa potrà ora essere richiesta da coloro che siano imputati per il delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 D.lgs. n. 74/2000.

 

Modifiche di carattere processuale

Controlli sull’iscrizione del nominativo dell’indagato sul registro di reato

Nel tentativo di ridurre le tempistiche delle indagini, che iniziano a decorrere dall’iscrizione dell’indagato nel registro, la riforma ha introdotto sistemi di controllo sulla gestione delle indagini, tra cui l’iscrizione del nominativo solo e soltanto quando risultino, a carico della persona sottoposta ad indagine, indizi e non più, come in passato, un mero sospetto. Non soltanto: l’indagato potrà richiedere al giudice, ai sensi del nuovo art. 335-quater c.p.p., di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro, con richiesta di retrodatazione nelle ipotesi di ritardo nell’iscrizione.

 

Modifiche in tema di perquisizione

Sul punto, la riforma ha previsto che l’indagato e la persona nei cui confronti è stata disposta o eseguita la perquisizione, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, possono proporre opposizione; sulla stessa il giudice provvede ex art. 127 c.p.

 

Procedimento per decreto

Sono stati modificati i criteri di ragguaglio della pena detentiva alla pena pecuniaria: il giudice, per determinare l’ammontare della seconda, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato (che non può essere inferiore a 5 e superiore a 250 euro) e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. La pena detentiva può essere, altresì, sostituita con il lavoro di pubblica utilità se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero.

 

Nuova udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta

Il legislatore ha previsto un’udienza preliminare, che prende il nome di udienza predibattimentale, anche per i reati a citazione diretta; una simile novità riguarda i reati tributari di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter, 10-quater, co. 1, e 11, co. 1 e 2, D.lgs. n. 74/2000.

 

 

DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO

“Termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi” con commento di Fabio Gallio – da “Il fisco”, n. 9/2023, pag. 867 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. sez. trib., 24.1.2023, n. 2044.

In una recente sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che, con riferimento ad alcuni tributi erariali, si debba applicare il termine quinquennale di prescrizione, anziché quello ordinario. Nel caso di specie, secondo costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui venga notificata una cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine prescrizionale entro il quale far vale l’obbligazione tributaria è di cinque anni, come previsto dall’art. 20, co. 3, D.lgs. n. 472/1997.  Per quanto riguarda gli interessi, troverà applicazione l’art. 2984, n. 4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.