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NEWSLETTER MAGGIO 2023

 

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE INFEDELE EX ART. 4 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 14.3.2023, n. 10726.

Anche le dichiarazioni integrative rientrano nel campo applicativo dell’art. 4 D.lgs. n. 74/2000, qualora, ove siano superate le soglie di punibilità contemplate dal legislatore, le stesse introducano elementi attivi non conformi a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti o fittizi.

 

Cass. pen., sez. III, 13.4.2023, n. 15436.

In materia di reati tributari, il falso innocuo o grossolano non può applicarsi nei casi di dichiarazione infedele in cui vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, che determinano un errore nel calcolo dell'imposta e il conseguente mancato versamento. In tal caso rileva il fatto stesso di essere stata posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a prescindere dall'elemento ingannatorio. Il delitto contestato, infatti, non richiede il compimento di condotte fraudolente nelle scritture contabili, rilevando esclusivamente l’infedeltà della dichiarazione.

 

OMESSA DICHIARAZIONE EX ART. 5 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 29.3.2023, n. 13090.

In tema di omessa presentazione della dichiarazione, l’amministratore di diritto della società, che svolga il ruolo di mero prestanome in presenza di un amministratore di fatto, risponde del reato solo se è provato il suo intento di evadere le imposte attraverso l’inadempimento dichiarativo, non essendo di contro sufficiente, ai fini della dichiarazione della sua colpevolezza, la mera assunzione dell’incarico di amministratore di diritto (indici della sussistenza di tale elemento soggettivo sono, oltre che l’importo dell’imposta evasa, la pluralità di violazioni e la mancanza di documentazione contabile).

 

Cass. pen., sez. III, 27.4.2023, n. 17393.

Il delitto in questione è reato omissivo proprio, che può essere commesso solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione con la conseguenza che, salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall'altrui inganno, il concorso nel reato è ipotizzabile solo in forma morale, quando cioè chi vi è obbligato ha omesso di presentare la dichiarazione perché istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con altri soggetti.

 

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 8 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 19.4.2023, n. 16576.

L'ipotesi delittuosa in esame è configurabile anche in caso di fatturazione in cui non siano stati individuati il soggetto o i soggetti che abbiano erogato la prestazione. Pertanto, la fattura emessa da un soggetto diverso da quello che ha realmente eseguito la prestazione, permette a quest'ultimo di non emettere la fattura e, quindi, non risultando come debitore dell'IVA, non è obbligato al versamento della stessa secondo le scadenze periodiche previste dalla legge.

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI EX ART. 10 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 30.1.2023, n. 3689.

La prova del dolo specifico di evasione nei reati fiscali è desumibile anche dal comportamento successivo al fatto-reato consistente, ad esempio, nel mancato pagamento delle imposte ovvero nella mancata presentazione delle dichiarazioni prescritte.

 

Cass. pen., sez. III, 5.4.2023, n. 14278.

In tema di reati tributari, il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la ricostruzione è punito per il fatto che l'azione è diretta a non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari del contribuente. Occultamento e distruzione si distinguono rispetto al momento consumativo del reato, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento rende temporaneamente o definitivamente indisponibile la documentazione rispetto al controllo posto in essere dagli organi verificatori, costituisce quindi un'ipotesi di reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale. Pertanto, il diverso momento consumativo del reato incide sulla maturazione della prescrizione.

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 20.3.2023, n. 11565.

Ai fini dell’integrazione del reato de quo, è sempre necessaria la prova non solo dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni, ma anche dell’effettivo rilascio di certificazioni ai sostituti. Tale prova riguarda anche i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 158/2015, che ha esteso il precetto alle ritenute risultanti dalla sola dichiarazione, poiché anche per tali fatti sarà necessaria la prova dell’effettivo rilascio delle certificazioni.

 

Cass. pen., sez. III, 21.4.2023, n. 17015.

La circostanza attenuante dell’attivo ravvedimento di cui all’art. 62, co. 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento di ritenute certificate, che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona lesa, ossia dell’Amministrazione finanziaria.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE EX ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 18.4.2023, n. 16353.

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto in questione, per credito “non spettante” si intende quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell’ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l’Erario.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. VI, 22.3.2023, n. 12084.

Il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte del giudice tributario, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., sez. III, 13.4.2023, n. 15457.

In tema di confisca obbligatoria, il provvedimento che dispone il sequestro preventivo deve essere debitamente motivato rispetto al periculum in mora e devono essere riportate le ragioni che lo rendono necessario. Non si giustifica un sequestro preventivo sulla sola natura obbligatoria della futura confisca del profitto, senza una opportuna verifica delle ragioni che renderebbero necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

 

RAPPORTO TRA SEQUESTRO PREVENTIVO E FALLIMENTO

Cass. pen., sez. III, 7.2.2023, n. 5255.

In tema di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, è legittimo il sequestro preventivo dei beni ricompresi nell’attivo fallimentare, in quanto la deprivazione che il fallito subisce dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell’equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l’esecuzione forzata, non esclude che egli conservi, sino al momento della vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi.

 

BANCAROTTA PATRIMONIALE E CIRCOSTANZA AGGRAVANTE EX ART. 219 L.FALL.

Cass. pen., sez. V, 11.4.2023, n. 15211.

In tema di bancarotta patrimoniale il danno va commisurato al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, non certo al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo. Infatti, la circostanza aggravante nel reato di bancarotta patrimoniale non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ma l'attenzione va posta sulla diminuzione globale, provocata nella massa attiva a seguito del comportamento del fallito, rispetto al valore che l'attivo avrebbe avuto ove non si fossero verificati gli illeciti.

 

BANCAROTTA IMPROPRIA EX ART 223 L.FALL.

Cass. pen., sez. V, 9.3.2023, n. 9958.

Integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione della propria attività con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto.

 

CONCORSO NEL REATO DI BANCAROTTA

Cass. pen., sez. V, 11.4.2023, n. 15205.

Si ravvisa un concorso di responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione della società priva di amministratore delegato, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione. Ciascuno degli amministratori, infatti, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, laddove, con dolo, si violi lo specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante proprio dalla particolare posizione di garanzia degli amministratori.

 

IMPOSTA EVASA

Cass. pen., sez. III, 10.3.2023, n. 10149.

In tema di oneri non contabilizzati, la prova della loro deducibilità si può avere solo in presenza di documenti che possano essere in grado di stabilire la certezza o comunque il ragionevole dubbio della effettiva esistenza dei costi stessi. In particolare, si può dar prova dei costi del lavoro con le schede contabili, del libro unico del lavoro o di regolari bilanci di esercizio; tali documenti, infatti, permettono di rilevare, con sufficiente grado di certezza, l'effettivo sostenimento dei costi lavoro da parte dell'impresa.

 

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA

Cass. pen., sez. III, 20.3.2023, n. 11558.

In tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l’art. 189 c.p.p., il giudice può avvalersi dell’accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore degli Uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta dovuta, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’art. 192, co. 1, c.p.p.

 

PROFITTO CONFISCABILE

Cass. pen., sez. IV, 18.4.2023, n. 16333.

Nei reati tributari, il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa è rimesso al giudice penale, al quale spetta di compiere una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata in sede amministrativa o dinanzi al giudice tributario.

 

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Cass. pen., sez. VI, 21.2.2023, n. 7573.

La questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la prima volta in cassazione può essere accolta nel caso in cui la modifica sia intervenuta medio tempore, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell'art. 2 c.p., co. 4. Ne consegue dunque il riconoscimento dell'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis c.p. alle nuove figure criminose desumibili "quoad poenam" anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data.

 

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE

Cass. pen., sez. IV, 7.3.2023, n. 9466.

L'art. 53 L. 689/1981, che disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi, non è deducibile in cassazione nei termini di cui all'art. 609, co. 2, c.p.p., poiché il legislatore, in occasione della riforma cd. Cartabia, ha espressamente introdotto una norma transitoria, in forza della quale le norme, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (cioè il 30 dicembre 2022), laddove, per quelli pendenti in cassazione, l'interessato deve, nel termine di giorni trenta dalla irrevocabilità della sentenza, proporre apposita istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione.

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

AVVISO DI ACCERTAMENTO A SOCIETÀ ESTINTA

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, 20.3.2023, n. 117/3.

L’art. 28, co. 4, D.lgs. n. 175/2014 dispone che le società estinte sopravvivano, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dall’avvenuta cancellazione, con conseguente potere di rappresentanza delle stesse in capo al liquidatore.

 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO IRAP

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, 21.3.2023, n. 60/1.

Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP si concretizza quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui in misura superiore alla “soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”.

 

SUCCESSIONE EREDITARIA E INDETRAIBILITÀ DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, 23.3.2023, n. 130/1.

In caso di successione ereditaria, il possesso mediato dell’immobile non costituisce il presupposto legittimante la titolarità del diritto alla detrazione da parte del de cuius. A tal proposito, trova applicazione l’art. 16-bis, co. 8, TUIR, secondo cui, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene.

 

PROCESSO TRIBUTARIO

Cass. civ., sez. V, 3.4.2023, n. 9165, ord.

Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, ultimo comma, D.lgs. n. 546/1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. citato avvenuta direttamente al suo indirizzo PEC non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 D.lgs. n. 546/1992 fa sempre salva.

 

OMESSA DICHIARAZIONE

Corte cost., 25.1.2023, n. 46.

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, primo periodo e dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., in base ai quali è rispettivamente prevista: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute; l’applicazione della sanzione nella misura del 30% degli importi non versati per il contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, non esegue, in tutto o in parte, i pagamenti delle imposte dichiarate. Il vulnus ai principi di proporzionalità e ragionevolezza nella misura delle sanzioni che ne potrebbe discendere può infatti essere evitato con la facoltà del giudice tributario di ridurle “a una misura proporzionata e ragionevole”, fino al dimezzamento, ex art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 472/1997.

 

Cass. civ., sez. V, 12.4.2023, n. 9739, ord.

L’omessa presentazione della dichiarazione IVA, pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente.

 

ACCERTAMENTO BASATO SU PVC

Cass., sez. trib., 2.3.2023, n. 6325, ord.

L’accertamento basato sugli elementi di un processo verbale di constatazione, precedentemente reso noto al contribuente, vale a renderlo perfetto sotto il profilo della sua motivazione, ma non è sufficiente a dare dimostrazione dei fatti costituitivi della pretesa tributaria, che non può prescindere dalla produzione integrale in giudizio; né a ciò può sopperire il giudice d’ufficio, esercitando i poteri di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, utilizzabili in funzione integrativa.

 

ESTEROVESTIZIONE

Cass., sez. trib., 5.4.2023, n. 9400.

In tema di “esterovestizione”, al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, la verifica della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. (cd. controllo interno di diritto) impone di accertare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest’ultima, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 2359, co. 2, c.c. che esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

SOCIETÀ DI PERSONE

Cass. civ., sez. VI-I, 3.1.2023, n. 74.

In tema di società di persone, la mancata ricostituzione della pluralità di soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.

 

BILANCIO

Cass. civ., sez. I, 15.3.2023, n. 7433, ord.

Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

 

DIRITTO CIVILE

TUTELA PROCESSUALE DEL CONSUMATORE E CLAUSOLE ABUSIVE

Cass. civ., S.U., 6.4.2023, n. 9479.

In attuazione dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea, la Suprema Corte a sezioni unite ha formulato un importante principio di diritto in materia di tutela processuale del consumatore e di clausole abusive presenti nei contratti stipulati tra consumatori e professionisti. Semplificando, il giudice deve svolgere un controllo d’ufficio sulla presenza di eventuali clausole di carattere abusivo presenti nei suddetti contratti:

- in sede monitoria, in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, all’esito del quale, se ne rileva l’abusività, rigetterà o accoglierà parzialmente la domanda del creditore oppure, in caso contrario, pronuncerà decreto motivato;

- in sede esecutiva, ha il dovere, sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole abusive e, qualora riscontrate, di avvisare il debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

 

 

NORMATIVA:

“Conciliazione agevolata: esclusioni” da “Pratica fiscale e professionale”, n. 18/2023, pag. 5.

Con la circolare n. 9/E/2023, l’Agenzia delle Entrate torna sulla possibilità di definire le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui sia parte l’AdE, mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti. Ebbene, l’AdE ha ritenuto che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni in quanto, in tal caso, “il beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis”. Non soltanto: qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, al contribuente potrà essere riconosciuto il rimborso della differenza.

 

“Definizione delle liti pendenti: nozione di parte processuale”, da “Pratica fiscale e professionale”, n. 19/2023, pag. 7.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire una questione relativa all’intervento in giudizio da parte dell’AdE dopo il 1° gennaio 2023 nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie. Nella risposta n. 306/2023, l’AdE ha precisato che, per identificare le liti definibili, occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che, al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della L. n. 197/2022, l’Agenzia abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

 

 

“Riparte la riforma della bancarotta, torna la commissione Bricchetti” di Giovanni Negri – da “Norme e Tributi Plus - Il Sole 24 ore”, 15.5.2023.

L’attuale ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto di ricostituzione della commissione per l’adeguamento della disciplina penale al nuovo Codice della crisi d’impresa - commissione costituita la prima volta nell’autunno 2021 dall’allora ministra Cartabia - che sarà nuovamente presieduta da Renato Bricchetti, ex presidente di sezione della Cassazione, e composta, tra gli altri, da alcuni componenti di spicco quali Francesco Mucciarelli, Fausto Giunta e Massimo Donini.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

CONTRATTI PUBBLICI

“Nuovo Codice degli appalti: digitalizzazione in vigore dal 1° gennaio 2024” da “Fisco e Tasse”, 31.3.2023.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 36/2023, contenente il nuovo codice dei contratti pubblici, che si propone di snellire la burocrazia nel settore degli appalti. A partire dal 1° gennaio 2024 si realizzerà il processo di digitalizzazione degli appalti in virtù del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale), garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, trasparenza e protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.  

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“La tregua fiscale prolunga i termini per il pagamento dei debiti tributari rilevante in sede penale” di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 18/2023, pag. 1748 ss.

Il legislatore, con il D.l. n. 34/2023 (meglio conosciuto come Decreto Bollette), ha ampliato l’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 13 D.lgs. n. 74/2000, spostando in avanti il momento entro cui procedere al pagamento delle somme dovute per poter godere del suddetto beneficio, sia pur limitatamente a determinati reati (omesso versamento di ritenute d’acconto, omesso versamento di acconti IVA, indebita compensazione di crediti non spettanti mentre non vale per dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele o omessa dichiarazione). Con riferimento a tali delitti sarà possibile, fruendo di uno degli istituti della cd. “tregua fiscale”, effettuare tale pagamento non più entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, bensì prima della pronuncia della sentenza d’appello.

 

DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO

“Rottamazione quater cartelle: bene la proroga al 30 giugno 2023. Necessari dei correttivi” di Lamberto Mattei – da “Fisco e Tasse”, 26.4.2023.

Come si è avuto modo di anticipare, sono stati prorogati i termini per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quaterdei carichi affidati dalla riscossione dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Tale proroga apre, tuttavia, a talune criticità, opportunamente rilevate dall’Autore: tale previsione non può applicarsi pienamente ai contribuenti destinatari di ruoli riguardanti soltanto il primo terzo delle somme dovute ex art. 15 d.P.R. n. 602/1973, in quanto continuano a sussistere i restanti due terzi che, in base alla normativa vigente, vengono iscritti in un momento successivo alla presentazione del ricorso tributario di primo grado. Nei loro confronti, dunque, il giudice compente non potrà dichiarare la totale estinzione del giudizio.