Loading...

NEWSLETTER DICEMBRE 2023

 

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI EX ART. 2 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. V, 30.10.2023, n. 43778.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni parzialmente, oggettivamente inesistenti, in quanto il reato de quo, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono totalmente o parzialmente inesistenti.

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTO O CERTIFICATE EX ART. 10-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 7.11.2023, n. 44665.

Ai fini del riscontro del superamento della soglia di punibilità, è legittimo un meccanismo di accertamento di tale ammontare basato anche solo su un campionamento statistico, purché questo sia in grado di attestare, secondo un criterio di prudenziale normalità, l'ordinario rilascio di tali certificazioni e - deve aggiungersi - purché la verifica consenta di poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di punibilità.

 

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 27.10.2023, n. 43569.

È irrilevante, ai fini dell'integrazione della fattispecie de quo, la discrasia tra quanto dichiarato e quanto, eventualmente, risultante aliunde, essendo irrilevante ogni accertamento sulla vicenda contrattuale sottostante da cui scaturisce l'obbligazione contrattuale.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 13.11.2023, n. 45523.

Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ex art. 11 del citato decreto, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. Il delitto in questione è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria.

 

GRATUITO PATROCINIO E REATI FISCALI

Cass. pen., Sez. IV, 5.10.2023, n. 40477.

Dalla lettura coordinata degli artt. 76, co. 4-bis, e 91 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dal D.Lgs. n. 7 marzo 2019, n. 34, si desume che la condanna riportata dal richiedente il gratuito patrocinio in ordine a reati c.d. fiscali determina una presunzione di superamento dei limiti di reddito, vincibile con prova contraria, quando l'ammissione è richiesta in procedimenti relativi a reati diversi da quelli in esame, ed una preclusione assoluta alla ammissione al beneficio, quando essa è richiesta in procedimenti aventi ad oggetto proprio tale condanna.

 

IMPOSTA EVASA

Cass. pen., Sez. III, 26.10.2023, n. 43330.

Nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova dei reati tributari, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi, al di fuori di qualunque presunzione e di ogni predeterminazione del loro peso probatorio. Per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, il giudice penale deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, la ragionevole presunzione della loro esistenza.

 

Cass. pen., Sez. III, 3.11.2023, n. 44170.

Nella operazione ricostruttiva dell'imposta evasa, il giudice penale non può dare per scontati fatti che non sono dimostrati. Oggetto di prova ex art. 187 c.p.p. non sono solo i fatti dedotti dal pubblico ministero ma anche quelli dedotti o allegati dalle altre parti e di cui il giudice deve dare conto nella motivazione della sentenza (art. 546, co. 1, lett. c, c.p.p.). Il fatto impositivo che incide sull'entità dell'imposta evasa sottraendola all'ordinarietà (e dunque diminuendone l'entità) deve essere dimostrato direttamente dall'interessato, non potendo essere meramente e genericamente postulato.

 

Cass. pen., Sez. III, 24.11.2023, n. 47190.

Ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette.

 

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 19.10.2023, n. 42856.

in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno alla L. Fall., art. 216, co. 1, lett. b), - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

 

Cass. pen., Sez. V, 9.11.2023, n. 45285.

Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa.

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

PROCEDURA PENALE

Cass. pen., Sez. I, 26.10.2023, n. 43531.

Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il P.M. è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista come modificato dalla L. n. 165/1998, art. 656 c.p.p., non può essere più disposta.

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

IMPUGNAZIONE DELL’ACCERTAMENTO DA PARTE DEGLI EREDI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, 21.9.2023, n. 2369/8.

In caso di decesso del contribuente, qualora il termine per impugnare un atto impositivo a lui ritualmente notificato sia ancora pendente, esso è prorogato di sei mesi a favore degli eredi, ai sensi dell’art. 65, co. 3, del d.P.R. n. 600/1973.

 

NATURA GIURIDICA DELLA CIRCOLARE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, 27.9.2023, n. 2872/17.

L’Amministrazione finanziaria non può introdurre con circolare “preclusioni” alle norme agevolative. La circolare costituisce, infatti, il mezzo giuridico per chiarire il significato delle norme di legge e non già per introdurne di nuove (ex multis: Cass., sez. trib., 11.7.2019, n. 18618, ord.; 30.9.2020, n. 20819, sent.).

 

ULTRATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ ESTINTE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, 5.10.2023, n. 791/1.

La norma che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con riguardo ai crediti erariali ex art. 28 D.Lgs. n. 75/2014, si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dopo la data della sua entrata in vigore, ovvero dal 13 dicembre 2014. L’irretroattività di tale disposizione si spiega in ragione del fatto che la norma incide sulla capacità giuridica della società cancellata dal registro delle imprese, operando sul piano sostanziale e non meramente procedurale.

 

NATURA GIURIDICA DEL TICKET SANITARIO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, 6.10.2023 n. 5479/13.

Il pagamento del ticket sanitario integra l’assolvimento di un tributo poiché il versamento avviene non in ragione di un rapporto di sinallagmaticità tra le due contrapposte prestazioni, ma per finanziare la spesa pubblica nell’interesse della collettività e la cognizione della controversia spetta, pertanto, al giudice tributario.

 

INTERESSI

Cass. civ., Sez. V, 18.5.2023, n. 13781.

Per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali. Né si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune.

 

NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO

Cass. civ., Sez. III, 18.10.2023, n. 28852, ord.

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagine su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cass. civ., Sez. V, 26.10.2023, n. 29707.

L'art. 1306 c.c. è applicabile nel giudizio tributario alle seguenti condizioni: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.

 

SOCIETÀ NON OPERATIVE

Cass. civ., Sez. V, 3.11.2023, n. 30627, ord.

In tema di società non operative, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994, dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato. L'affermazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontroversi, ad integrare siffatta ipotesi può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

 

COMPENSAZIONE “VERTICALE” DI CREDITI IVA

Cass. civ., Sez. V, 10.11.2023, n. 31309.

In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Pertanto, la compensazione di un credito IVA con un debito della stessa natura (cd. compensazione verticale) è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo.

 

DICHIARAZIONI DI TERZI

Cass. civ., Sez. V, 17.11.2023, n. 32009, ord.

Le dichiarazioni di terzi sono ammissibili e utilizzabili nel rapporto processuale tributario, nel rispetto dell'art. 6 CEDU con riferimento alle sanzioni e in genere del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., ed hanno valore di elemento indiziarlo. Tale elemento può essere fatto valere non solo dall'Amministrazione con inserimento nel processo verbale di constatazione delle dichiarazioni raccolte in sede di verifica ma anche dal contribuente, il quale può anche loro tramite opporsi alle pretese dell'Agenzia, dovendone il giudice tributario tener conto in quanto parte del quadro indiziario complessivo.

 

AUTOANNULLAMENTO

Cass. civ., Sez. V, 29.11.2023, n. 33157, ord.

Alla cessazione della materia del contendere per auto-annullamento dell'atto impugnato non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale nel caso in cui le specifiche circostanze della controversia decisa denotino un comportamento processuale dell'amministrazione conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c.

 

 

NORMATIVA:

PROCEDURA PENALE

“Nordio annuncia la preparazione di un nuovo codice di procedura penale” di Sara Occhipinti – da “Altalex”, 16.11.2023.

Nonostante gli interventi della Riforma Cartabia, la questione della lunghezza del processo penale continua a tenere banco anche nelle aule parlamentari; durante il question time dello scorso 8 novembre, alcuni deputati hanno sollevato un’interrogazione al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale, condividendo le preoccupazioni, ha riferito che si stanno studiando dei correttivi da apportare alla Riforma Cartabia e che una Commissione si occuperà della stesura di un nuovo codice di procedura penale

 

DIRITTO TRIBUTARIO

 “Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità della Delega Fiscale” da “Fisco e Tasse”, 20.11.2023.

Lo scorso 16 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. L’attuale testo dell’art. 58 del D.lgs. n. 546/1992 in materia di prove in appello prevede quanto segue:

  • Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile” (co. 1);
  • È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” (co. 2).

Il decreto di cui sopra mira a sostituire il testo della suddetta disposizione con il seguente: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

Non occorre la società schermo perché possa parlarsi di esterovestizione penalmente rilevante” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 44/2023, pag. 4197 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III., 18.10.2023, n. 42490.

L’Autore torna sul concetto di esterovestizione delle persone giuridiche, inteso come il tentativo di queste di sottrarsi all’imposizione fiscale nel nostro Paese simulando una residenza estera ma mantenendo in Italia il centro di interessi; secondo la Suprema Corte, il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi integra il reato di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000. Diversa è l’ipotesi delle cd. “società schermo”, persone giuridiche prive di autonomia che fungono da copertura delle persone fisiche che sono titolari effettive dell’attività economica. Ebbene, per la Cassazione non è rilevante che la società avente residenza fiscale all’estero sia o meno una società schermo, ben potendo essere qualificata come “esterovestita” anche laddove dotata di una propria autonomia giuridica ed operativa.  

 

“Chi emette e successivamente utilizza fatture per operazioni inesistenti risponde di entrambi i reati” con commento di Ciro Santoriello – da “Il fisco”, n. 45/2023, pag. 4297 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 27.10.2023, n. 43568.

La Suprema Corte, ribadendo un proprio orientamento consolidato, ha ribadito che non trova applicazione il dettato di cui all’art 9 D.Lgs. n. 74/2000 in materia di concorsi di persone nel reato laddove un soggetto cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti.

 

 

DIRITTO CIVILE

PRIVACY

“Privacy, oscurare nome e cognome dell’interessato sul sito può non essere sufficiente” di Luca Iadecola – da “Altalex”, 10.10.2023.

Con il provvedimento n. 311 del 18 luglio 2023, il Garante per la protezione dei dati personali si pronunciava su una questione relativa alla pubblicazione online di un atto di transazione tra l’Autorità di sistema portuale e il soggetto reclamante nel quale, ancorché fosse stato omesso il nominativo di quest’ultimo, non erano state oscurate tutte le informazioni che potevano contribuire ad identificarlo in maniera indiretta. Per “identificazione”, infatti, non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione” (da ultimo, provv. n. 118 del 2/7/2020, doc. web n. 9440025). Nel caso de quo, il Garante ha ritenuto sufficiente irrogare la sola pena dell’ammonimento dal momento che, pur accertando la violazione delle norme in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del principio di minimizzazione, è stato determinante, per quanto non sufficiente, l’oscuramento del nome e del cognome.