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NEWSLETTER GENNAIO 2024

 

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

REATI TRIBUTARI

CASISTICA

OMESSO VERSAMENTO IVA EX ART. 10-TER D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 12.1.2024, n. 1465.

Non risponde del reato de quo, chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale per conto di un ente, non effettua il pagamento dell'imposta nel termine previsto perché abbia dismesso la carica di amministratore della persona giuridica, salvo che abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 c.p., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata.

 

Cass. pen., Sez. III, 17.1.2024, n. 2057.

Risponde del reato ex art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE EX ART. 11 D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 4.12.2023, n. 48089.

L’art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 esige che, accanto al dolo generico, che copre la condotta - l'alienazione simulata ovvero il compimento di altri atti fraudolenti -, ricorra anche il dolo specifico, che consiste nel "fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro". La prova del dolo specifico di evasione deriva dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi, presenti nel singolo caso concreto.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12-BIS D.LGS. N. 74/2000

Cass. pen., Sez. III, 1.12.2023, n. 47912.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di applicazione della misura che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del periculum in mora, anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo.

 

CONFISCA EX ART. 240 C.P. E REATI TRIBUTARI

Cass. pen., Sez. III, 11.1.2024, n. 1261.

Il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, co. 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Tale principio è pacificamente applicabile anche alla confisca in occasione di reati tributari.

 

ACCERTAMENTO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO

Cass. pen., Sez. III, 17.1.2024, n. 2051.

Dal sistema del D.Lgs. n. 74/2000 - e, in particolare, dagli artt. 20 e 21 - emerge la totale autonomia dell'accertamento svolto dalla polizia giudiziaria ai fini penali rispetto a quello svolto dall'Agenzia delle Entrate a fini tributari; con la conseguenza che l'eventuale inerzia di quest'ultima, eventualmente manifestata attraverso l'omessa emanazione di avvisi di accertamento o l'omessa insinuazione dell'erario al passivo di un fallimento, non influisce sulla prova dell'esistenza del debito tributario o del profitto illecito rilevanti a fini penali.

 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Cass. pen., Sez. III, 22.1.2024, n. 2559.

In tema di reati tributari, se il delitto si consuma anche con una sola condotta di mendacio tra quelle previste, nel caso in cui il contribuente trasmetta plurime false dichiarazioni, informazioni, comunicazioni di atti o documenti nell'ambito della medesima procedura di collaborazione volontaria, il reato resta unico e qualora la condotta criminosa venga reiterata nel tempo in momenti diversi la consumazione si protrae e cessa con il compimento dell'ultimo atto penalmente rilevante.

 

REATI SOCIETARI

CASISTICA

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA EX ART. 322 CCII

Cass. pen., Sez. V, 20.12.2023, n. 50797.

In materia di bancarotta fraudolenta in caso di vendita di beni della società fallita, la condotta distrattiva ben può essere ricavata da elementi sintomatici quali una lunghissima dilazione prevista nel contratto di cessione per il versamento del corrispettivo, l'assenza di pattuizioni in ordine alla corresponsione di interessi o alla prestazione di garanzie, la riconducibilità di entrambe le società contraenti all'imputato, l'omesso pagamento del corrispettivo nel momento in cui esso è divenuto esigibile e l'assenza di iniziative volte ad ottenere l'adempimento.

 

Cass. pen., Sez. I, 3.1.2024, n. 183.

Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. In tal caso, il dolo può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo.

 

Cass. pen., Sez. V, 9.1.2024, n. 798.

La durata delle pene accessorie previste per la bancarotta fraudolenta - risultando indicata dalla legge in misura non fissa – deve essere concretamente determinata dal giudice, in maniera disgiunta e autonoma dalla pena principale, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

 

DIRITTO E PROCESSO PENALE

ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Cass. pen., Sez. VI, 8.1.2024, n. 611.

Sebbene il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziario, tale iscrizione non può, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare. E ciò in ragione del fatto che l'iscrizione assolve esclusivamente a quella funzione di memorizzazione destinata ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis c.p. ed all'interno del circuito giudiziario.

 

MESSA ALLA PROVA E RIFORMA “CARTABIA”

Cass. pen., Sez. IV, 9.1.2024, n. 657.

Se sono già decorsi i termini di cui all'art. 464-bis, co. 2, c.p.p., l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine.

 

DECRETO PENALE DI CONDANNA E RIFORMA “CARTABIA”

Cass. pen., Sez. I, 11.1.2024, n. 1296.

Qualora il decreto penale di condanna sia stato emesso prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia ma notificato successivamente al 30 dicembre 2022, l'imputato ha diritto a poter accedere al rito più favorevole nella possibilità di avere uno sconto di pena - di un quinto della pena pecuniaria con pagamento entro quindici giorni dalla notificazione - per la mancata opposizione, essendo nel frattempo entrata in vigore la novella legislativa che glielo avrebbe consentito.

 

QUERELA

Cass. pen., Sez. IV, 17.1.2024, n. 1964.

Invero, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae".

 

 

DIRITTO CIVILE TRIBUTARIO E SOCIETARIO

DIRITTO TRIBUTARIO

 

REGISTRI PUBBLICI E INDIRIZZI PEC PER LE NOTIFICHE

Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, 30.11.2023, n. 14184/6.

L'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza, l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”.

 

COSTI PRESUNTI E MAGGIORI RICAVI

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, 05.12.2023, n. 1217/4.

In caso di rideterminazione dei redditi con l’atto impositivo a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria. In particolare, lo stesso può eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi che vanno dunque detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”, secondo quanto recentemente stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10/2023.

 

VALIDITÀ DELLA NOTIFICA VIA PEC

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, 5.12.2023, n. 1040/3.

Quando la cartella di pagamento è notificata via PEC, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica.

 

GIUDICATO PENALE E RITO TRIBUTARIO dopo la Legge n. 130/2022

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia 21.08/2023 n. 2445/23

La sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario. In base a tale principio, introdotto dalla Legge n. 130/2022, che ha radicalmente modificato il rapporto tra giudicato penale e processo tributario, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello della società contribuente. Spiegano i giudici che la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

 

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, 15.12.2023, n. 1033/2.

Il giudicato penale non esplica efficacia vincolante nel processo tributario. In quest’ultimo, infatti, da un lato vigono limitazioni alla prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, benché i fatti accertati in sede penale siano identici a quelli per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento, gli stessi non hanno autonoma potestà nel separato giudizio tributario.

 

ROTTAMAZIONE E GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Cass. civ., Sez. V, 29.12.2023, n. 36431, ord.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 193/2016, conv. con modif. nella L. n. 225/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del co. 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

 

PROVE

Cass. civ., Sez. V, 9.1.2024, n. 763, ord.

Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, d.P.R. n. 633/1972, in tema di imposta sul valore aggiunto ha il potere-dovere, oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria: sicché, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando consequenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

FALLIMENTO

Cass. civ., Sez. I, 7.12.2023, n. 34327, ord.

In tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, si accerti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro o altri soci (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio occulto, illimitatamente responsabile), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" ha natura costituiva ed effetto soltanto ex nunc, in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus) va ad essa riconosciuta.

 

Cass. civ., Sez. I, 16.1.2024, n. 1587, ord.

L'esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. n. 3/2012, disposta dall'art. 31 D.l. n. 179/2012, costituisce un regime di favore subordinato alla verifica giudiziale dei relativi presupposti e circoscritto in modo tassativo nel tempo. La cessazione del beneficio in questione avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge – decorrente dalla data di costituzione - senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall'ufficio stesso.

 

Cass. civ., Sez. I, 23.1.2024, n. 2287, ord.

La richiesta del privilegio è esaminabile nei suoi presupposti costitutivi se la relativa domanda, in caso di una pluralità di crediti insinuati, è specificamente e chiaramente riferita a ciascuno di essi, con indicazione distinta del rispettivo titolo di prelazione e delle proprie ragioni che colleghino la causa di prelazione al singolo credito, cioè alle prestazioni il cui inadempimento o le condotte la cui effettuazione originino la responsabilità del debitore.

 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Cass. civ., Sez. I, 12.12.2023, n. 34608, ord.

La ricognizione di debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto per il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della "causa debendi". Il riconoscimento munito di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto si presume l'esistenza del rapporto fondamentale, a meno che il curatore non ne dimostri l'inesistenza o l'invalidità.

 

Cass. civ., Sez. II, 13.12.2023, n. 34836, ord.

Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni, non già per escludere integralmente l'equo indennizzo.

 

 

DIRITTO CIVILE

PRIVACY

Cass. civ., Sez. I, 18.12.2023, n. 35256, ord.

In materia di tutela dei dati personali, ove siano raccolti dati relativi ai numeri di targa delle auto in sosta, poiché dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), è possibile risalire al nominativo dell'intestatario del veicolo che, in una percentuale statisticamente preponderante, costituisce un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, il trattamento non può dirsi irrilevante.

 

Cass. civ., Sez. I, 27.12.2023, n. 36021.

Il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, può essere soddisfatto assicurando la permanenza dell'articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria nell'archivio informatico del quotidiano, a condizione, però, che l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti. Similmente, la tutela del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, può trovare soddisfazione - nel quadro dell'indicato bilanciamento - anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca.

 

 

NORMATIVA:

PROCEDURA PENALE

“Processo penale telematico, triplice opzione per depositi fino a dicembre 2024” di Claudia Morelli – da “Altalex – il Quotidiano Giuridico”, 18.12.2023.

Lo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante il Regolamento contenente le norme tecniche in materia di deposito, comunicazione e notificazione con modalità telematiche degli atti e dei documenti, nonché della consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile prevede, tra le altre, la proroga della triplice opzione di deposito degli atti processuali penali (tramite upload, PEC o mediante deposito cartaceo) per un altro anno, fino al 31 dicembre 2024.

 

DIRITTO TRIBUTARIO

“Gli avvocati tributaristi contro il nuovo decreto delegato contenzioso'” di Sara Occhipinti – da “Altalex – il Quotidiano Giuridico”, 9.1.2024.

Lo scorso 4 gennaio la UNCAT, l’Unione nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi, ha manifestato, tramite un comunicato stampa, “profonda delusione per le scelte effettuate dal Governo in ordine all’assetto del nuovo processo tributario, sin dalla sua derubricazione a contenzioso, quasi a voler spogliare il giudizio tributario di ogni connotato giurisdizionale”; l’UNCAT ha voluto sottolineare le innumerevoli criticità del D.Lgs. n. 220/2023 quali, in primis, il rischio di incostituzionalità per eccesso di delega.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:  

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

“Non bastano le verifiche a campione delle certificazioni rilasciate per provare l’omesso versamento delle ritenute” con commento di Ciro Santoriello - da “Il fisco”, n. 3/2024, pag. 270 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. III, 7.11.2023, n. 44665.

La Cassazione ha ritenuto che, con riferimento al delitto di omesso versamento delle ritenute d’acconto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, al fine della rilevanza penale della condotta omissiva del mancato pagamento delle ritenute, occorre che il pagamento delle stesse sia stato certificato dal sostituto ai sostituiti. La pronuncia si inserisce nel solco delle precedenti decisioni della Suprema Corte relative alle conseguenze della suddetta declaratoria.

 

“Ammissibile il sequestro del credito d’imposta inesistente presso il terzo acquirente in mala fede” con commento di Ciro Santoriello - da “Il fisco”, n. 4/2024, pag. 370 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., Sez. II, 24.11.2023, n. 47346.

La Suprema Corte torna sul tema della sequestrabilità dei crediti di imposta maturati in capo al contribuente in virtù del cd. “Superbonus” e ceduti ad un terzo estraneo al reato, quale cessionario di tali crediti, consapevole della loro inesistenza. Contrariamente alle precedenti pronunce, la Cassazione rileva come, nel caso de quo, non possa essere riconosciuta la buona fede circa l’effettiva esistenza dei crediti acquistati e della loro lecita provenienza in capo al terzo cessionario, rendendo possibile l’adozione del sequestro preventivo

 

DIRITTO TRIBUTARIO

"Alle Sezioni Unite l'autotutela tributaria tra sostituzione, integrazione (e modificazione) dell’atto impositivo" con commento di Alessandro Vannini - da "Il fisco", n. 4/2024, pag. 379 ss.

 

Sentenza di riferimento: Cass., Sez. trib., 1.12.2023, n. 33665, ord. 

 

L'Autore affronta una recente pronuncia con cui la Suprema Corte ha rimesso gli atti di causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Le questioni di estrema rilevanza teorica e pratica su cui potrebbero essere chiamate a pronunciarsi sono le seguenti: 1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria presupponga l’esistenza di soli vizi formali e non anche sostanziali dell’atto impositivo e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente; 2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria costituisca un’ulteriore deroga al principio dell’unicità dell’accertamento.