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NEWSLETTER MARZO 2022

 

APPROFONDIMENTO MENSILE: NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINARIE PER ORIENTARSI NEL MONDO DEL DIRITTO D’IMPRESA

 

 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE:

 

DIRITTO PENALE

REATI TRIBUTARI

 

CASISTICA:

DICHIARAZIONE INFEDELE

Cass. pen., sez. IV, 12.01.2022, n. 471.

Con la sentenza in questione, la Suprema Corte ha precisato che, in materia di imposte dirette, ai fini dell’accertamento della soglia di punibilità del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000, debbono essere considerati i costi realmente sostenuti.

 

OMESSA DICHIARAZIONE

Cass. pen., sent. n. 2249/2022.

La Suprema Corte ha ritenuto sussistere la penale responsabilità del legale rappresentante di una società per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 5 D.lgs. 74/2000 in quanto la tenuta della contabilità era, nel caso di specie, operazione semplicissima e, pertanto, egli non poteva non essere consapevole di aver superato la soglia di punibilità, integrando così l’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice.

 

EMISSIONE DI FALSE FATTURE

Cass. pen., sez. V, sent., 01.02.2022, n. 3772.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D. lgs. 74/00 è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

 

Cass. pen., sez. III, 10.01.2022, n. 149.

Con riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs. 74/2000, non sussiste causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto qualora l’entità dell’imposta evasa sia di 4.000,00 Euro, ovvero una somma ritenuta niente affatto esigua.

 

Comm. Trib. Reg. Milano, sent. 4783/03/21.

Qualora l’Amministrazione finanziaria fornisca elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.

 

SOTTRAZIONE E/O OCCULTAMENTO SCRITTURE CONTABILI

Cass. pen., sez., III, sent., 08.02.2022, n. 4349.

Con riferimento al reato di occultamento di documenti contabili ex art. 10 D.lgs. 74/2000, che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento, integra il suddetto delitto “la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società”.

 

INDEBITA COMPENSAZIONE

Cass. pen., sez. III, sent., 06.12.2021, n. 44939.

La consumazione del reato di indebita compensazione di crediti IVA inesistenti ex art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 è ravvisabile al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non a quello della successiva dichiarazione dei redditi, giacché è proprio con l’utilizzo del suddetto modello che, a detta della Corte, “si perfeziona la condotta decettiva del contribuente”. In tal caso si configura altresì una responsabilità concorsuale tra il consulente fiscale e il contribuente, in particolare quando si tratta di violazioni tributarie seriali e ripetitive.

 

COMPETENZA - SEDE EFFETTIVA

Cass., sez. III, sent., 09.02.2022, n. 4461.

Recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che la competenza territoriale per i delitti cd. dichiarativi, che si consumano con la presentazione di una dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche, si determina, ex art. 18 D.lgs 74/2000, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, solitamente coincidente con la sede legale. Nel caso in cui la sede risulti fittizia, rileverà il luogo ove ha la società ha la sede effettiva.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 12 D.LGS. N. 74/00

Cass. pen., sez. III, 13.01.2022, n. 795.

Nel caso de quo, era stato disposto in primo grado il sequestro ai fini della confisca per equivalente dei conti correnti intestati ad un soggetto a norma dell’art. 321 c.p.p. e art. 12-bis D.lgs. 74/2000. La Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare la sussistenza di limiti all’ammissibilità del vincolo (sia pur non oggettivamente determinabili) per fronteggiare esigenze minime di vita dell’interessato (il cd. minimo vitale), sia esso lavoratore autonomo, imprenditore, lavoratore subordinato o pensionato.

 

Cass. pen., sez. I, 22.10.2021, n. 38034.

Il quesito sottoposto alla Suprema Corte verteva sulla possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto derivante da un reato concorsuale per l’intero importo del profitto o se, al contrario, debba essere disposto nei soli limiti del profitto conseguito da ciascuno dei concorrenti. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto di limitare il sequestro al solo ammontare di quanto percepito dal singolo concorrente in quanto, stante il concorso di persone, non è possibile prescindere dal vantaggio effettivamente conseguito dal correo; pertanto, il sequestro non potrà essere disposto nei confronti del coindagato o coimputato che non abbia effettivamente conseguito alcun profitto dalla commissione del reato.

 

RESPONSABILITA’ PENALE DEL COMMERCIALISTA E CONTRIBUENTE

Cass. pen., sez. III, sent., 11.02.2022, n. 4973, segnalata da Colaruotolo Andrea, "Il Quotidiano giuridico - Tributario”, 23.02.2022

Con la sentenza n. 4973/2022, la Cassazione ha affermato, in relazione ad un caso di omessa dichiarazione fiscale e in conformità alla giurisprudenza consolidata, che la delega dell’adempimento delle incombenze fiscali ad un commercialista non esonera da responsabilità penali il contribuente che risponde dei relativi illeciti fiscali, stante la natura personale e indelegabile degli obblighi tributari. Per la prova dell’elemento soggettivo del reato, i giudici di legittimità hanno ritenuto esenti da vizi le motivazioni dei giudici di seconde cure che hanno valorizzato una serie di elementi sintomatici, tra i quali l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’imputato anche per l’anno successivo a quello in contestazione non solo come legale rappresentante di una società ma anche come persona fisica.

 

PENA DETENTIVA: CONVERSIONE IN PENA PECUNIARIA

Corte cost., 01.02.2022, n. 28.

È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, co. 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che "il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare", anziché "il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 Euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.". Sono, così, ritenuti eccessivi 250 euro al giorno per convertire in pena pecuniaria una pena detentiva poiché si tratta di una cifra ben superiore a quella che gran parte delle persone sono ragionevolmente in grado di pagare in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali. Si è ritenuto così che ai 250 euro debbano essere sostituiti i 75 euro già previsti dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l'attuale limite massimo giornaliero di 2.500 euro.

 

 

DIRITTO SOCIETARIO

 

FALLIMENTO

Cass. civ., sez. VI-I, 16.07.2021, n. 20433.

La Suprema Corte, confermando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario e analizzando il contenuto dell’art. 9-bis l. fall., ha stabilito la possibilità, ove il Tribunale dichiari la propria incompetenza a pronunciarsi in merito al ricorso di fallimento e trasmetta gli atti del procedimento al Tribunale ritenuto competente, che quest’ultimo richieda d’ufficio il regolamento di competenza anche oltre il termine di venti giorni stabilito dal menzionato articolo.

 

Cass. civ., sez. VI, 21.10.2021, n. 29284.

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto: il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile fallito, atteso che, nonostante le masse del fallimento della società e del socio siano tra loro distinte, l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione, produce risultati positivi ai fini del soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari ma anche dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero anche nel fallimento del socio; pertanto, è del tutto indifferente che il curatore promuova l’azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell’altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse.

 

Cass. civ., SS.UU., 11.11.2021, n. 33408.

Per il riconoscimento al passivo fallimentare della domanda di insinuazione proposta dall’agente della riscossione avente ad oggetto un credito tributario o previdenziale, non occorre che il relativo avviso di accertamento esecutivo o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), siano notificati, bastando - per la partecipazione al concorso - la produzione dellestratto di ruolo, dal quale già risultino gli avvisi in questione.

 

CONCORDATO PREVENTIVO

Cass. civ., sez. I, 20.07.2021, n. 20762

Riprendendo un principio già espresso in una precedente pronuncia, la Cassazione ha stabilito che il Tribunale, in caso di chiusura anticipata del concordato preventivo cui non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, conserva la propria competenza in ordine alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale nonostante la formale decadenza.

 

SOCIETÀ PER AZIONI

Trib. Milano, sez. Impr., sent., 25.03.2021.

È escluso il recesso ad nutum del socio di società per azione in caso di prolungata durata della società, non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella prevista dell’art. 2437 co. 3 c.c. della società costituita a tempo indeterminato.

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO

 

VERIFICHE FISCALI

Cass. civ. Sez. Unite, 02.02.2022, n. 3182.

L’assenza di uno specifico dissenso del contribuente nel corso di una verifica fiscale all’apertura di borse, armadi, casseforti e mobili, legittima i verificatori alla loro apertura senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Le Sezioni Unite, con tale pronuncia, specificano che non è neanche necessario il preventivo avvertimento al contribuente della possibilità di opporsi e della conseguente necessità dell’autorizzazione.

 

 

RASSEGNA DOTTRINALE:

 

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

La prescrizione non salva dalla confisca del profitto dell"imposta evasa” con commento di Ciro Santoriello - da “Il Fisco” n. 3/22 pag. 274 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. pen., sez. III, n. 153/2022.

In caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, la confisca del profitto ex art. 578-bis c.p.p. viene disposta in caso di sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi ma non retroagisce ai fatti anteriori all’entrata in vigore dell’articolo in questione, dal momento che si tratta di una misura di natura afflittiva.

 

Legittima la perquisizione dell"auto aziendale in uso promiscuo senza autorizzazione del P.M.” con commento di Gianfranco Antico - da "Il Fisco” n. 3/22 pag. 274 ss. Sentenza di riferimento: Cass., sez. trib., 10.11.2021, n. 36474.

La perquisizione dell’auto aziendale in uso promiscuo dal direttore di uno stabilimento è stata ritenuta legittima dalla Cassazione anche in assenza di autorizzazione del P.m., pur tuttavia ritenendo essenziali, a tal fine, l’intestazione dell’auto in via esclusiva alla società e l’utilizzo del mezzo a fini lavorativi.

 

Il concorso del consulente fiscale nel reato tributariodi Paolo Comuzzi - da "Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi Plus” del 11.01.2022.

Sentenza di riferimento: Cass. n. 47436/2021.

L’articolo analizza una sentenza della Suprema Corte in tema di concorso del consulente fiscale non iscritto all’albo nei reati tributari, segnatamente quelli di utilizzazione ed emissione di fatture false e indebita compensazione ex artt. 2, 8 e 10-quater D.lgs. 74/2000. Nel caso de quo, la Cassazione, oltre a ravvisare la configurabilità del concorso ai sensi dell’art. 110 c.p., ha ritenuto altresì applicabile l’aggravante ex art. 13-bis co. 3 D.lgs. 74/2000 dal momento che la nozione di “professionista” menzionata dalla norma in questione è impiegata in termini generali, senza evocare una particolare professione, e si estende anche al consulente fiscale che non sia iscritto in un albo e che non sia provvisto di specifica abilitazione.

 

Il commercialista consapevole concorre nel reato dichiarativo” di Laura Ambrosi, Antonio Iorio - da “Il Sole 24 Ore - Professioni 24” del 28.02.2022.

Analizzando le recenti sentenze della Cassazione sul tema, gli Autori si interrogano sulla eventuale rilevanza penale delle condotte tenute dai professionisti (su tutti, le figure del commercialista e del consulente) nella commissione di reati dichiarativi da parte dei clienti, che a loro si affidano per gli adempimenti fiscali e contabili. Ebbene, stando a quanto affermato dalla Suprema Corte, il professionista risponde penalmente, in qualità di concorrente nel reato dichiarativo, ogniqualvolta l’attività professionale da lui prestata al cliente, ancorché non determinante ai fini dell’attuazione dell’illecito, integri l’elemento soggettivo del reato, agevolando consapevolmente la condotta criminosa dell’assistito; in questi termini, il commercialista che, seppur a conoscenza di anomalie nella contabilità da lui curata, aveva omesso di segnalarle agli organi competenti (Cass., sent. 159/2022), o ancora, il consulente che aveva sistematicamente creato fittizi crediti per agevolare la società nei pagamenti (Cass., sent. 44939/2022). Con la sentenza n. 4973/2022, la Cassazione ha ribadito “la natura personale e indelegabile degli obblighi tributari” in capo al cliente chiamato a presentare la dichiarazione fiscale, escludendo la penale responsabilità per omessa dichiarazione del commercialista delegato ad adempiere alle incombenze fiscali del primo.

 

 

RAPPORTI FRA CONTENZIOSO TRIBUTARIO E PROCESSO PENALE

Utilizzo in sede tributaria di prove e aD del processo penale” di V. Fattori e C. Santoriello - da "Il Fisco” n. 3/22, pag. 257 ss.

L’articolo tratta dei rapporti tra il processo penale e il processo tributario, diversi per impianto, in tema di prove acquisite o formatesi nel primo; le stesse sono, in linea di massima, utilizzabili nel processo tributario purché valutate autonomamente dal giudice tributario; non soltanto, la loro ammissibilità non deve esclusa dalle norme in materia di processo tributario. Nello specifico, possono essere acquisite le prove raccolte durante le indagini preliminari, le testimonianze, i verbali, le intercettazioni mentre sono escluse le prove illegittimamente formate. La sentenza penale definitiva ha efficacia vincolante nel processo tributario sempre che: 1) l’Amministrazione tributaria si costituisca o intervenga nel processo penale quale parte civile, giacché la sentenza penale ha efficacia di giudicato solo nei confronti dell’imputato, della parte civile nonché del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo; 2) la sentenza venga pronunciata in seguito a dibattimento.

 

 

DIRITTO TRIBUTARIO

Il trattamento dei compensi da sindaco di società ai fini IRAP” di L. Di Penta, da "Pratica fiscale e professionale” n.7/22, pagg. 23 ss.

Stando alle pronunce della Suprema Corte, l’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’IRAP, certamente sussiste con riferimento alle società di capitali nonché alle società di persone e agli studi associati; più controversa è la sua sussistenza con riferimento alle imprese individuali e ai professionisti abituali. L’attività svolta dal sindaco di enti e società, prestando costui opera intellettuale, produce un reddito esente da IRAP, anche se fattura lo studio associato, qualora si documenti l’ammontare e la natura del lavoro svolto.

 

Abolita l'IRAP per professionisti e imprenditori individuali, ma restano i dubbi per le associazionidi Gianfranco Ferranti - da !Il Fisco” n. 3/22 pag. 207 ss.

Una delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 è stata l’abolizione dell’IRAP a carico delle persone fisiche esercenti attività commerciali, atti e professioni; tuttavia, la legge non chiarisce il destino delle associazioni professionali e delle aziende coniugali.

 

Deducibili i prelievi riqualificati in compensi degli amministratori” di Simone Buffoni, Damiano Tomassini - da “Il Sole 24 Ore” del 28.02.2022.

Con la sentenza 201/2/2021, la Commissione Tributaria di Como ha sostenuto che i prelevamenti sul conto corrente di una S.r.l., riqualificati dall’ufficio delle Entrate in compensi degli amministratori, dovessero rientrare nella categoria dei componenti negativi e, pertanto, esser dedotti dall’imponibile ai fini delle imposte sui redditi, stando al dettato dell’art. 109 co. 4 TUIR. La CTP ha, tuttavia, sanzionato la contribuente per il mancato ruolo di sostituto d’imposta, indipendentemente dalla valutazione della consapevolezza della condotta tenuta.

 

 

DIRITTO D'IMPRESA

COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Reclamo avverso l"omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e legittimazione passiva” con commento di Carlo Trentini - da “Il fallimento e le altre procedure concorsuali”, n. 1/2022, pag. 32 ss.

Sentenza di riferimento: Cass. civ., sez. I, 29.07.2921, n. 21828

L’Autore analizza la caratteristica figura dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), avente natura composita e incaricata di assolvere una pluralità di funzioni. Essa ricopre un ruolo centrale e propulsivo nell’ambito delle procedure da sovraindebitamento, ove si trova a scontare, nonostante il carattere apparentemente imparziale, una innegabile conflittualità, dovendosi occupare, per un verso, di tutelare le ragioni dei debitori fornendo loro ausilio e, per l’altro, di garantire gli interessi dei creditori. In assenza di qualsivoglia disposizione in merito, la Cassazione ha escluso una legittimazione processuale in capo all’OCC nei gradi di impugnazione del reclamo avverso i provvedimenti di omologazione delle procedure sovraindebitamentarie; la legittimazione passiva rimane, pertanto, in capo al debitore - nei cui confronti l’organismo, come anticipato, deve limitarsi a svolgere una funzione consulenziale - o alle altre parti del procedimento.

 

SOVRAINDEBITAMENTO

L'omologazione dell'accordo di composizione della crisi in caso di voto contrario dell'Agenzia delle Entrate”, da “Il fallimentarista”, marzo 2021.

Va ritenuto raggiunto l'accordo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 3/2012, e va quindi comunicata ai creditori la relazione del gestore della crisi sull'esito del voto ai fini delle eventuali contestazioni e della successiva omologazione, quando non sia stata raggiunta la maggioranza del 60% dei creditori aventi diritto al voto, ma il voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate debba ritenersi convertito ipso iure in voto positivo ai sensi dell'art. 12,comma 3 quater L. 3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter comma 1 lett. f, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, quando tale voto sia: a) decisivo ai fini dell'approvazione della proposta; b) la proposta di accordo consenta una soddisfazione maggiore dell'Agenzia rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ss. L. 3/2012.

 

S.R.L.

Socio in conflitto di interessi e poteri del presidente dell"assemblea” con commento di Barbara Petrazzini - da “Giurisprudenza Italiana”, n. 1/2022, pag. 131 ss.

Sentenza di riferimento: Trib. Milano, ord., 12.04.2021.

In linea con la prevalente giurisprudenza di merito, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta cautelare ex art. 2378 co. 3 c.c. avanzata dal socio di una s.r.l. Nel caso de quo, l’attore non aveva dimostrato il pregiudizio a lui derivante dall’esecuzione della delibera assembleare impugnata. Il giudice, stando al dettato dell’art. 2378 co. 4 c.c, è tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione della sua esecuzione; tuttavia, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che tale richiesta va rigettata ogniqualvolta il pregiudizio della società, all’esito della menzionata valutazione, risulti più grave di quello che subirebbe il socio. In tal sede, il Tribunale ha negato, altresì, il potere del presidente dell’assemblea dei soci di escludere dal voto il socio che si trovi in una pretesa situazione di conflitto di interessi, dal momento che l’art. 2371 c.c. riconosce in capo al presidente il potere di accertare “l"identità e la legittimazione dei presenti” ma non quello di escludere il socio dalla votazione.