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APPROFONDIMENTO: IL DIRITTO ALL’OBLIO

 

 

 

  1. UNA PREMESSA

Il Regolamento UE n. 2016/679, applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018 e noto come G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), contiene la disciplina relativa alla protezione delle persone fisiche (non si applica, pertanto, alle persone giuridiche) con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

 

  1. COSA SI INTENDE PER DATO PERSONALE?

È definito dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (il cd. interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

 

  1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO?

Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il responsabile del trattamento, invece, è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

 

  1. CHI È IL DESTINATARIO DEL DATO?

Destinatario è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali.

 

  1. IN COSA CONSISTE IL CONSENSO DELL’INTERESSATO?

Per consenso dell'interessato si intende una qualsiasi manifestazione di volontà purché sia libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

 

  1. COSA SI INTENDE PER DIRITTO ALL’OBLIO?

Dapprima riconosciuto solo a livello giurisprudenziale e regolamentato soltanto a partire dal 2018, il cd. diritto “all’oblio”, letteralmente inteso quale diritto “ad essere dimenticati”, si configura quale diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata ed è una estrinsecazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Viene solitamente esercitato da coloro che, in passato coinvolti in un fatto di cronaca o in una vicenda giudiziaria, vedono ancora comparire il loro nominativo, seppur a distanza di tempo dai fatti, effettuando una semplice ricerca in rete.

L’art. 17 del G.D.P.R. elenca taluni motivi al sussistere dei quali l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento, a sua volta, ha l’obbligo di cancellarli senza ingiustificato ritardo:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ex art. 21 e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

 

L’art. 17 precisa che tale diritto non può essere esercitato nella misura in cui il trattamento dei dati sia necessario:

 

a)      per l’esercizio del diritto di libertà di espressione e di informazione;

b)      per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c)      per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;

d)     a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

e)      per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

 

  1. QUANDO SI PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO ALL’OBLIO?

La disposizione non reca un termine, pertanto il diritto all’oblio può essere esercitato in qualsiasi momento al sussistere dei presupposti indicati al punto precedente; tuttavia, se ha ad oggetto notizie di pubblico interesse, occorrerà attendere che le stesse cessino di soddisfare l’altrui diritto di informazione.

 

  1. COME SI ESERCITA IL DIRITTO ALL’OBLIO?

In concreto, il diritto all’oblio viene esercitato secondo tre diverse modalità.

 

  1. RICHIESTA INFORMALE AL MOTORE DI RICERCA

La prima consiste nel formulare mediante il difensore una richiesta al gestore del motore di ricerca – individuato quale titolare del trattamento – di rimuovere dai risultati associati al suo nominativo (si parla, infatti, di deindicizzazione) i link che rinviano alle fonti in cui sono contenute informazioni ritenute pregiudizievoli per l’interessato. Su specifica che  la deindicizzazione non comporta la cancellazione della notizia o del dato dalla rete, ma soltanto la rimozione del link dai risultati offerti dal motore di ricerca utilizzando il nominativo dell’interessato.

 

  1. RECLAMO AL GARANTE DELLA PRIVACY

Nel caso in cui il motore di ricerca non dia riscontro o non accolga la richiesta, il successivo strumento a disposizione dell’interessato consiste nella proposizione di un apposito reclamo avanti al Garante della privacy ex art. 77 G.D.P.R.

In caso di ammissibilità del reclamo, il Garante apre un procedimento amministrativo formale che potrà concludersi, nell’ipotesi in cui sussista l’effettiva violazione, in provvedimenti correttivi e sanzionatori.

 

  1. RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

In alternativa al rimedio di cui al punto precedente, si potrà presentare ricorso, a mezzo del proprio difensore, dinanzi all’autorità giudiziaria e il rito applicabile sarà quello del lavoro. La sentenza che definisce il giudizio potrà disporre, se del caso, anche un risarcimento del danno subito (che non si potrà ottenere con il secondo rimedio) e non potrà essere impugnata.